Cassazione Civile, Ordinanza n. 18241/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, confermando in parte la decisione di primo grado, aveva annullato la ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati relativi alla fatturazione dei buoni pasto e aveva ritenuto che l'esigibilità dell'IVA si collocasse non al momento dell'emissione dello scontrino per la somministrazione del pasto, ma al successivo momento di emissione della fattura alla società emittente il ticket, con conseguente possibilità di contabilizzazione ed eventuale compensazione. La CTR aveva inoltre rigettato l'appello incidentale della contribuente sui capi non accolti in primo grado, concernenti rimanenze di magazzino e relativa contabilizzazione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata fosse assistita da motivazione solo apparente e quindi nulla.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione apparente. Ha affermato che la CTR aveva invece esposto in modo chiaro il meccanismo di fatturazione dei buoni pasto, individuando il momento di esigibilità dell'IVA e il profilo di attendibilità delle scritture contabili, consentendo il controllo sulla ratio decidendi. Di conseguenza ha rigettato il ricorso. Non ha provveduto sulle spese per mancata attività difensiva della contribuente intimata e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come vizio processuale per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata allegata dal ricorrente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la sentenza è nulla se manca del tutto l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, perché non consente di individuare la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi posti a fondamento della decisione oppure li indichi in modo tale da non rendere possibile il controllo logico-giuridico sul ragionamento seguito; non è sufficiente un dissenso sulla valutazione del merito.
- Una sentenza è nulla per difetto di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. solo se è del tutto priva dell'esposizione dei motivi o se le argomentazioni utilizzate non rivelano in modo intelligibile la ratio decidendi.
- In materia tributaria, la motivazione della sentenza è sufficiente quando espone con chiarezza il meccanismo fiscale considerato e il percorso logico seguito per individuare il momento di esigibilità dell'imposta e la rilevanza delle scritture contabili.
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