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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37866/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna in rito abbreviato ritenendo illegittima la statuizione sulla circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5 cod. pen.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte d'appello applicato erroneamente i criteri delle Sezioni Unite (decisione Cardellini). Il motivo mirava a contestare che gli elementi di tempo/luogo richiamati non integrassero concretamente la vulnerabilità della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che il motivo non fosse consentito e fosse manifestamente infondato. Ha richiamato la doppia affermazione conforme dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) e la congruità della motivazione di merito che aveva correttamente applicato il principio Cardellini, valutando in concreto il contesto (es. la calca durante una festa religiosa presso un santuario) e l'approfittamento da parte delle imputate. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (la sentenza di merito aveva confermato la condanna per i reati ascritti agli artt. 110, 624, 625 n.4 c.p., con applicazione di art. 61 n.5 c.p., e richiamo all'art. 55 d.lgs. n.231/2007).

Norme richiamate

  • art. 61 primo comma n. 5 cod. pen.

    Aggravante della minorata difesa: per la sua integrazione è necessario che le circostanze di tempo, luogo o persona determino concretamente una particolare situazione di vulnerabilità della vittima, non basta la mera idoneità astratta.

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02

    Principio interpretativo secondo cui l'aggravante della minorata difesa richiede una valutazione concreta della situazione di vulnerabilità del soggetto passivo; la Corte ha confermato l'applicabilità di tale principio e la corretta ricostruzione del contesto da parte del giudice di merito.

  • artt. 110, 624, 625 n.4 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al concorso di persone (art.110) e ai reati contestati (furto con specifiche aggravazioni e modalità indicate dagli artt. 624 e 625 n.4); sono i reati per i quali le ricorrenti erano state condannate in primo grado e confermate in appello.

  • art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamata in motivazione quale riferimento normativo collegato alla responsabilità amministrativa (menzione nella motivazione di merito), senza incidenza diretta sulla questione dell'aggravante oggetto del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna delle ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla trascrizione integrale del motivo in sentenza di legittimità: la Corte riporta il contenuto nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 23 co. 8 d.l. n.137/2020 e art. 8 d.l. n.198/2022

    Norme che consentono il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; il procedimento di Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce il giudizio di merito: un motivo che si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza incardinare un vero vizio di diritto è, di regola, inammissibile.
  • L'aggravante della 'minorata difesa' (art. 61 n.5) richiede una valutazione concreta della vulnerabilità della vittima nel contesto specifico (tempo, luogo, persona); la mera idoneità astratta delle condizioni non è sufficiente.
  • Per impugnare con successo in Cassazione la qualificazione dell'aggravante è necessario criticare la legittimità della motivazione di merito con riferimenti precisi ai profili di diritto (e non solo una diversa interpretazione fattuale); bisogna confrontarsi esplicitamente con la motivazione della Corte d'appello.
  • In presenza di decisioni conformi dei giudici di merito (doppia affermazione), il gravame in Cassazione incontra maggiori limiti di ammissibilità.
  • Chi propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato rischia la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto è essenziale valutare la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
  • Quando si invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Cardellini), occorre dimostrare il mancato rispetto del principio da parte del giudice di merito e non solo affermare la sua applicabilità in astratto.

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