Sentenza n. 5446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 708/2023, relativa al diniego di accertamento di conformità in sanatoria e all’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione del diniego comunale n. 1 del 15 marzo 2021, relativo all’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 154 della l.r. Umbria n. 1/2015 per un manufatto realizzato senza permesso di costruire, nonché dell’ordinanza di demolizione. L’unico motivo d’appello deduceva erroneità e illogicità della motivazione, violazione degli artt. 11 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 154 della l.r. Umbria n. 1/2015, oltre a eccesso di potere. Gli appellanti sostenevano che il responsabile dell’abuso, anche se comproprietario soltanto pro quota, fosse autonomamente legittimato a chiedere la sanatoria senza il consenso degli altri comproprietari; invocavano inoltre la clausola di salvezza dei diritti dei terzi e affermavano che l’amministrazione non avrebbe dovuto incidere sulla controversia civile relativa alla proprietà e all’usucapione del manufatto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e per carenza di interesse, sostenendo che non era stata impugnata la statuizione del TAR sull’assenza di prova dell’usucapione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità. L’appello conteneva censure sufficientemente specifiche, perché indicava le ragioni di fatto e di diritto per cui la sentenza di primo grado sarebbe stata erronea. Sussisteva inoltre l’interesse a ricorrere, poiché l’accoglimento della tesi sulla legittimazione del comproprietario responsabile dell’abuso avrebbe potuto superare la questione relativa all’usucapione. Nel merito, l’appello è stato ritenuto infondato. La sanatoria di un abuso edilizio, pur potendo essere richiesta anche dal responsabile dell’abuso o dall’attuale proprietario ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presuppone che la volontà di attivare il procedimento provenga dall’effettivo proprietario o, in caso di comunione, da tutti i comproprietari. L’abuso edilizio ha natura permanente e la sanatoria incide sul bene comune con effetti inscindibili, sicché il singolo comproprietario non può ottenere il titolo senza il consenso degli altri. La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non è sufficiente, perché il comproprietario dissenziente è titolare di una posizione direttamente incisa e deve poter partecipare al procedimento, anche per opporsi alla sanatoria. Nel caso concreto, l’esistenza di una controversia civile tra i comproprietari confermava l’assenza di una volontà comune e rendeva legittimo il diniego comunale. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 4.000 euro di spese processuali in favore del Comune.
Norme richiamate
il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
La disposizione riguarda la legittimazione alla richiesta del titolo edilizio ordinario e non consente al singolo comproprietario di disporre unilateralmente del bene comune.
l’accertamento di conformità ... può essere richiesto dal responsabile dell’abuso o dall’attuale proprietario dell’immobile
La legittimazione astrattamente riconosciuta al responsabile dell’abuso non esclude, in caso di comproprietà, la necessità del consenso di tutti i titolari del diritto sul bene.
art. 154 l.r. Umbria n. 1/2015
La disciplina regionale dell’accertamento di conformità è stata applicata in coerenza con il principio secondo cui la domanda di sanatoria relativa a un bene in comunione deve provenire da tutti i comproprietari.
l’amministrazione ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione dell’opera eseguita
La nozione di responsabile dell’abuso può essere più ampia di quella del soggetto legittimato a chiedere autonomamente la sanatoria, poiché la responsabilità demolitoria non implica la disponibilità esclusiva del bene necessaria per la sanatoria.
L’appello supera il requisito di specificità quando individua le statuizioni contestate e prospetta ragioni di fatto e di diritto idonee a sottoporre la sentenza a revisione critica.
Massime di principio
- In caso di abuso edilizio realizzato su un bene in comproprietà, la domanda di accertamento di conformità in sanatoria deve essere presentata con il consenso di tutti i comproprietari, anche quando il richiedente sia il responsabile dell’abuso o proprietario soltanto pro quota.
- La legittimazione del responsabile dell’abuso prevista per la sanatoria edilizia non coincide con la mera responsabilità amministrativa o materiale dell’abuso: per incidere sul bene comune occorre anche la disponibilità giuridica dell’intero bene o il consenso degli altri comproprietari.
- La clausola secondo cui il titolo edilizio è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi non consente di prescindere dal consenso del comproprietario dissenziente, quando la sanatoria produce effetti inscindibili direttamente riferiti al bene comune.
- L’amministrazione, prima di esaminare nel merito una domanda di sanatoria relativa a un bene in comunione, deve verificare la comune e concorde volontà dei proprietari; in presenza di un conflitto tra comproprietari, il rilascio unilaterale del titolo violerebbe i principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
- Il requisito di specificità dell’appello è soddisfatto quando l’impugnazione individua la statuizione criticata e indica ragioni fattuali e giuridiche concrete per cui la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata.
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