Cassazione Civile, Ordinanza n. 36941/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un patto di non concorrenza stipulato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. La società, ritenendo violato il patto dal lavoratore che, cessato il rapporto, si era reimpiegato presso un'impresa concorrente, aveva chiesto la risoluzione per inadempimento. I giudici di merito avevano però respinto la domanda, ritenendo nullo il patto per difetto delle condizioni di validità ex art. 2125 c.c., in particolare per l'eccessiva ampiezza dell'estensione territoriale e dell'oggetto del divieto, tali da comprimere eccessivamente la capacità del lavoratore di produrre reddito, nonché per la nullità della clausola che attribuiva al datore una facoltà unilaterale di recesso. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente spiegato perché il patto fosse nullo; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2125 c.c., per avere il giudice di merito dichiarato la nullità senza verificare la proporzionalità del corrispettivo pattuito; con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'entità, asseritamente congrua, del corrispettivo concordato tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo adeguato e comprensibile le ragioni della nullità del patto, indicando l'eccessiva estensione territoriale su tutto il territorio nazionale e l'eccessiva ampiezza dell'oggetto del divieto. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, chiarendo che il patto di non concorrenza è un contratto autonomo a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, ma che la congruità del corrispettivo è valutazione di merito insindacabile in cassazione se il procedimento interpretativo è corretto; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva effettivamente considerato il corrispettivo, qualificandolo come adeguato, e lo aveva bilanciato con l'ampiezza delle restrizioni per concludere per l'eccessivo sacrificio imposto al lavoratore. La società è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il patto di non concorrenza è valido solo se delimitato in modo non eccessivo quanto a oggetto, tempo e ambito territoriale; la congruità del corrispettivo va valutata in relazione al complessivo bilanciamento degli interessi, ma la sua apprezzamento è di merito se l'iter motivazionale è corretto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, cioè se non consente il controllo sulla logicità e completezza del ragionamento decisorio.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, consentendo comprensione e controllo della decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di verificarne coerenza e logicità; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione del giudice di merito.
- Nel patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. la verifica della validità richiede il controllo dell'effettivo bilanciamento tra il vincolo imposto al lavoratore e il corrispettivo pattuito, tenendo conto dell'ampiezza oggettiva e territoriale del divieto.
- La congruità economica del corrispettivo nel patto di non concorrenza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
- Quando il giudice di merito indica il corrispettivo pattuito e lo valuta insieme alla portata delle restrizioni contrattuali, non vi è omesso esame di fatto decisivo se la circostanza è stata effettivamente considerata nella motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →