Sentenza n. 1719/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 22 settembre 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inerzia dell’amministrazione, chiedendo l’attivazione della Carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione quale titolo esecutivo ed era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.000,00 oggetto della condanna, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per l’eventuale perdurare dell’inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse giustificata, considerata la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta elettronica, che coinvolge più strutture e soggetti e si inserisce in un contenzioso seriale di eccezionale entità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
«l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»
Consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei confronti dell’amministrazione pubblica la penalità può essere esclusa anche per altre ragioni ostative, oltre che per manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine concorre a fondare l’azione di ottemperanza.
Nel testo richiamato, come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria costituisce prova della definitività del titolo ai fini del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di attribuire una prestazione o corrispondere una somma determinata.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa impeditiva dell’esecuzione del giudicato; l’organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture, la natura seriale del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica, soprattutto quando sia già stato nominato un commissario ad acta.
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