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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17620/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da una concessione di derivazione di acque minerali rilasciata in attuazione di una disciplina regionale speciale del 1954, che prevedeva la gratuità dello sfruttamento e un corrispettivo regolato attraverso la partecipazione azionaria dell'ente pubblico. In seguito, la normativa provinciale del 2017 ha modificato i criteri di determinazione dei corrispettivi connessi alle concessioni idriche, e la Giunta provinciale ha introdotto una distinta "componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo", richiesta alla società per il 2018. La società ha impugnato la richiesta sostenendo che tale componente fosse sostanzialmente parte del canone concessorio e quindi coperta dall'esenzione prevista nel titolo concessorio; ha inoltre dedotto motivazione apparente della sentenza del TSAP, violazione della disciplina regionale speciale, violazione dell'art. 1372 c.c. e lesione del legittimo affidamento. La Provincia ha resistito difendendo la distinzione tra canone e componente tariffaria e la legittimità della pretesa economica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente, perché la decisione del TSAP, pur sintetica, esprimeva una ratio comprensibile. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: ricostruendo il quadro normativo provinciale, ha osservato che nel periodo rilevante la legge provinciale non distingueva ancora realmente tra canone e componente tariffaria, ma prevedeva un unico corrispettivo complessivo da determinare anche in base all'effettivo sfruttamento della risorsa. La componente tariffaria richiesta alla società era dunque in realtà parte del canone di concessione e, poiché la concessione era stata rilasciata con esenzione da qualsiasi canone o corrispettivo, la somma non era dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovuta la somma di euro 30.884,80 richiesta dalla Provincia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente sussiste solo quando il provvedimento non consente di percepire le ragioni della decisione; nel caso concreto il vizio non ricorreva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alla censura di motivazione apparente, senza esito autonomo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme alla censura di motivazione apparente, senza esito autonomo.

  • art. 200 R.D. n. 1775 del 1933

    Norma evocata come base del ricorso avverso la decisione del TSAP.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il corretto vizio da dedurre per questioni di diritto, non la motivazione apparente.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, decidere nel merito.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività del regime concessorio originario e l'inderogabilità degli equilibri pattizi.

  • art. 8, n. 14, Statuto di autonomia

    Attribuisce alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali.

  • art. 13 L.P. 30 settembre 2005, n. 7

    Nelle varie versioni succedutesi nel tempo ha disciplinato la determinazione del canone/contributo per le concessioni di acque minerali.

  • art. 7 L.P. 7 agosto 2017, n. 12

    Ha modificato i criteri di determinazione dei corrispettivi, introducendo parametri legati anche alla quantità effettivamente derivata e imbottigliata.

  • art. 24 L.P. 11 luglio 2018, n. 10

    Ha sostituito il comma 5 dell'art. 13, confermando che il corrispettivo da determinare era unitario e commisurabile anche all'effettivo sfruttamento.

  • art. 1 L.P. 19 agosto 2021, n. 9

    Ha riscritto il comma 5 distinguendo espressamente canone di concessione idrica e componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire le ragioni della decisione; non basta la sinteticità della motivazione, se la ratio è comunque percepibile.
  • Quando la censura investe la qualificazione giuridica di un corrispettivo o l'incidenza della disciplina sopravvenuta, il vizio va dedotto come violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., non come vizio motivazionale.
  • Nel regime delle concessioni di acque minerali, la disciplina che commisura il corrispettivo anche alla quantità effettivamente derivata e imbottigliata è compatibile con i principi di onerosità e proporzionalità rispetto all'utilità economica ricavata dal concessionario.
  • Se nel periodo rilevante la normativa non distingue realmente tra canone e componente tariffaria, una pretesa qualificata come componente aggiuntiva ma determinata con i medesimi parametri del canone partecipa della natura del canone stesso.
  • Una concessione rilasciata con esenzione espressa da qualsiasi canone o corrispettivo impedisce di richiedere somme che, per la loro funzione e i criteri di calcolo, siano sostanzialmente riconducibili al canone concessorio originariamente escluso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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