Cassazione Civile, Sentenza n. 24945/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
Il proprietario di un'unità immobiliare sita in un edificio nel Comune di Antignano aveva contestato l'intervento edilizio eseguito dai proprietari dell'unità confinante, consistente nella chiusura mediante una parete di tamponamento di un'area esterna posta sopra l'androne carraio, con realizzazione di un volume e apertura di una porta-finestra. L'attore sosteneva la violazione delle distanze legali tra costruzioni e dal confine, nonché del diritto di veduta, lamentando anche che alcune solette erano state infisse in appoggio al muro di confine di sua proprietà. Il tribunale aveva ordinato la rimozione delle solette, rigettando le ulteriori domande. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato il rigetto delle domande residue, ritenendo applicabile la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della d.i.a.; qualificando l'intervento, per la parte relativa alla chiusura dell'androne, come ristrutturazione e non come nuova costruzione; escludendo una violazione delle distanze, poiché la parete poteva essere mantenuta purché sostenuta con strutture non interferenti con il muro di confine; ed escludendo l'esistenza di una veduta diretta, in ragione dell'inferriata metallica fissa posta sulla porta-finestra. Il ricorrente ha proposto sei motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 873 e 877 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, contestando sia la qualificazione dell'intervento come realizzato in aderenza sia l'applicabilità della disciplina urbanistica previgente; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione sull'inferriata senza previamente instaurare il contraddittorio; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; con il quarto la violazione degli artt. 910, 905 e 907 c.c. e l'omesso accertamento sulla concreta idoneità dell'inferriata a impedire la prospectio; con il quinto l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte qualificato l'intervento come ristrutturazione nonostante la chiusura dello spazio vuoto sopra l'androne; con il sesto la violazione degli artt. 873 e 907 c.c. e dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l'aumento della superficie chiusa dovesse sempre qualificarsi come nuova costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla pretesa necessità di demolire la parete: le solette realizzate in appoggio al muro di confine erano già state ritenute illegittime e la loro rimozione era coperta da giudicato, ma la parete poteva essere mantenuta se resa staticamente autonoma mediante strutture non interferenti con il muro confinario. La restante censura del primo motivo è stata dichiarata inammissibile perché diretta, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, a contestare la valutazione di merito sulla qualificazione dell'intervento. I motivi secondo e terzo sono stati rigettati: il rilievo sull'inferriata derivava dalla consulenza tecnica, già acquisita al processo e sottoposta al contraddittorio, e non introduceva un fatto principale nuovo né una questione officiosa tale da imporre l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato ulteriormente sollecitato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle fotografie e delle risultanze istruttorie. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme quanto alla ricostruzione del fatto; in ogni caso, la Corte d'appello aveva espressamente esaminato la chiusura dello spazio sopra l'androne e l'aveva qualificata come ristrutturazione. Il sesto motivo è stato rigettato: la chiusura di uno spazio aperto interno a una sagoma preesistente, senza proiezione in avanti dell'edificio e senza riduzione della distanza dal confine, non costituisce necessariamente nuova costruzione ai fini della disciplina sulle distanze. La Corte ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario, nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina sulle distanze tra costruzioni non impedisce il mantenimento della parte dell'intervento che non interferisce con il muro di confine e che rispetta la soluzione consentita dalla normativa applicabile.
È stata richiamata in relazione alla possibilità di costruire in aderenza e al meccanismo della prevenzione, purché la soluzione sia concretamente consentita dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dei fatti.
Richiamato nell'ambito della controversia sulla veduta; la domanda non è stata accolta poiché la porta-finestra, munita di inferriata metallica fissa, non consentiva una prospectio effettiva sulla proprietà confinante.
La disciplina sulle distanze delle vedute non è stata ritenuta applicabile all'intervento qualificato come ristrutturazione e, comunque, non è stata ravvisata una veduta effettiva attraverso l'apertura munita di inferriata fissa.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla veduta, senza che la Corte ravvisasse una violazione nella concreta conformazione dell'apertura.
L'obbligo di assegnare termini per memorie ricorre quando il giudice rilevi d'ufficio una questione fondata su circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti; non opera quando la decisione si fonda su un dato emergente da una consulenza tecnica già acquisita e sottoposta al contraddittorio.
Non è violato quando il giudice decide sulla base di un elemento istruttorio relativo a una deduzione difensiva già prospettata, senza introdurre una domanda o un fatto principale diverso.
La Corte ha escluso che la valutazione di un dato emerso dalla consulenza tecnica, acquisita al giudizio e criticabile dalle parti, comporti violazione del principio dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è preclusa in presenza di doppia conforme sulla ricostruzione fattuale, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
La Corte richiama la disciplina vigente della preclusione relativa al vizio motivazionale in caso di doppia conforme, applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio.
art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione dipende dalle caratteristiche concrete dell'intervento; la chiusura di uno spazio aperto interno alla sagoma preesistente, senza proiezione in avanti, non è necessariamente nuova costruzione.
La mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi difensive non basta a integrare responsabilità aggravata; occorre la violazione del grado minimo di diligenza, con dolo o colpa.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo processuale di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, conseguente al rigetto dell'impugnazione.
art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Antignano
È stata ritenuta applicabile perché vigente al momento della presentazione della d.i.a. e idonea a consentire la costruzione in aderenza al corpo di fabbrica preesistente o lungo il confine.
art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Antignano
La previsione successiva, contenente distanze minime dal confine e tra edifici, non è stata applicata all'intervento già assentito secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della d.i.a.
Massime di principio
- Il proprietario che abbia realizzato elementi costruttivi in appoggio al muro di confine può essere tenuto alla loro rimozione, senza che ciò comporti necessariamente la demolizione dell'intera parete, quando la parte residua possa essere mantenuta con autonome strutture statiche non interferenti con il muro confinario.
- Il proprietario prevenuto può mantenere o realizzare una soluzione costruttiva in aderenza al fabbricato del vicino quando tale soluzione sia concretamente consentita dalla disciplina urbanistica vigente all'epoca dell'intervento e la situazione originaria sia legittima.
- Ai fini della disciplina sulle distanze, la semplice ristrutturazione ricorre quando restano sostanzialmente inalterate le componenti essenziali dell'edificio; la nuova costruzione ricorre invece quando tali componenti vengono meno o quando l'intervento determina una proiezione in avanti dell'edificio con riduzione della distanza dal confine.
- La chiusura di uno spazio aperto interno alla sagoma preesistente, senza proiezione in avanti dell'edificio e senza riduzione della distanza dal confine, non costituisce necessariamente nuova costruzione soggetta alle distanze minime, anche se aumenta la superficie chiusa o il volume interno.
- Il giudice non viola l'art. 101, secondo comma, c.p.c. quando fonda la decisione su un elemento risultante da una consulenza tecnica già acquisita al processo e sottoposta alla possibilità di critica delle parti; chi deduce la nullità deve inoltre indicare le concrete difese che avrebbe svolto se il contraddittorio fosse stato ulteriormente sollecitato.
- La richiesta di una diversa valutazione delle fotografie, della consulenza tecnica o delle altre risultanze istruttorie integra una censura di merito non consentita nel giudizio di legittimità.
- In presenza di doppia conforme sulla ricostruzione dei fatti, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente ragioni di fatto diverse poste a fondamento delle due decisioni.
- La mera infondatezza, anche manifesta, del ricorso non integra responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza della prova di dolo o colpa qualificata, non essendo sufficiente la sola soccombenza o l'esercizio non abusivo del diritto di difesa.
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