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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25083/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente finanziatore)

La controversia

Una società aveva ottenuto finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. A seguito dell'inadempimento della debitrice e dell'escussione della garanzia, il Fondo aveva versato alle banche finanziatrici complessivamente 572.739,64 euro e l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare del credito restitutorio, invocando la collocazione privilegiata prevista dalla disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive. Il giudice delegato aveva respinto la domanda, rilevando che le banche finanziatrici erano già state ammesse al passivo, sia pure in via chirografaria, per il medesimo rapporto finanziario. In sede di opposizione, l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione del credito in surroga delle banche. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile, per mutatio libelli, la domanda fondata sul privilegio derivante dagli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 e 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015, ma aveva ammesso il credito in via chirografaria, in surroga delle banche, per gli importi da queste ricevuti dal Fondo. La società finanziatrice, chiamata in causa dall'agente della riscossione e rimasta formalmente parte del giudizio, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la causa del privilegio era stata già indicata nella domanda di ammissione e che il richiamo espresso alle norme non era necessario. Il fallimento ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, la duplicazione delle pretese, l'assenza di soddisfazione integrale delle banche e la mancata rinuncia di queste ultime alla parte di credito rimborsata dal Fondo. La Corte ha inoltre esaminato d'ufficio la corretta modalità processuale attraverso cui il Fondo, quando la banca sia già stata ammessa al passivo, deve far valere il proprio autonomo credito privilegiato.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile e ammissibile il ricorso principale. La società titolare del credito, pur non essendosi formalmente costituita, aveva acquisito la qualità di parte per effetto della chiamata in causa e, risultando parzialmente soccombente sulla collocazione del credito, era legittimata a ricorrere per cassazione. Nel merito, tuttavia, la Corte ha stabilito che il giudizio di opposizione allo stato passivo non poteva essere instaurato né proseguito nelle forme utilizzate. Il credito del Fondo non è un credito della banca trasferito al garante né un diritto di regresso derivante dalla solidarietà, ma un diritto autonomo e distinto al recupero delle risorse pubbliche versate alla banca, assistito ex lege da privilegio. Il Fondo non è coobbligato solidale con la debitrice e non si applicano quindi i limiti dell'art. 61, comma 2, l.fall. Se la banca non si è già insinuata al passivo, il Fondo deve proporre domanda di ammissione, anche tardiva o ultratardiva, con collocazione privilegiata; se invece la banca è già stata ammessa, il Fondo deve avvalersi della procedura di cui all'art. 115, comma 2, l.fall., chiedendo al curatore la rettifica formale dello stato passivo, con sostituzione del credito privilegiato del Fondo a quello chirografario della banca nella misura corrispondente alle somme pagate. Tale rettifica deve avvenire in contraddittorio e può essere contestata mediante reclamo ex art. 36 l.fall. Il tribunale aveva invece deciso sull'opposizione e ammesso il credito in surroga, pur essendo già insinuate le banche, utilizzando uno strumento processuale non corretto. Il decreto impugnato è stato pertanto cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il giudizio non poteva essere introdotto né proseguito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 33, L. n. 449/1997

    Richiamato quale fondamento della collocazione privilegiata invocata per il credito iscritto a ruolo.

  • art. 2777, ultimo comma, c.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della collocazione privilegiata richiesta.

  • art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998

    Attribuisce il privilegio ai crediti relativi alla restituzione degli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive; il privilegio si applica anche al credito autonomo del Fondo di garanzia per il recupero delle somme versate alla banca.

  • art. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015

    Prevede il recupero del credito derivante dall'attivazione del Fondo mediante iscrizione a ruolo; la disposizione è ritenuta ripetitiva e confermativa del regime già vigente, non innovativa né di interpretazione autentica.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato dalla disciplina del Fondo quale meccanismo di surrogazione legale; la Corte precisa però che il credito del Fondo è autonomo e distinto da quello della banca, sicché il riferimento alla surrogazione descrive il subentro funzionale senza trasformare il credito in quello originario della banca.

  • artt. 1292 ss. c.c.

    La disciplina della solidarietà passiva non si applica al Fondo, che non è coobbligato solidale con il debitore finanziato.

  • art. 61, comma 2, L. fall.

    Non limita il diritto del Fondo perché disciplina i rapporti tra coobbligati solidali, mentre il Fondo vanta un autonomo diritto restitutorio.

  • art. 62 L. fall.

    Richiamato insieme all'art. 61 l. fall. quale disciplina non applicabile al credito autonomo del Fondo.

  • art. 52 L. fall.

    Il credito del Fondo, in quanto concorsuale, deve essere fatto valere nei confronti della massa mediante ammissione al passivo, salvo il caso in cui operi la rettifica ex art. 115, comma 2, l. fall.

  • art. 55, comma 3, L. fall.

    Consente di qualificare come condizionale il credito la cui esigibilità dipenda dall'escussione della garanzia e dal pagamento, rendendone possibile l'ammissione con riserva.

  • art. 96, comma 2, n. 1, L. fall.

    Richiamato per l'ammissione con riserva dei crediti condizionali, compreso il credito del Fondo prima dell'effettivo pagamento alla banca.

  • art. 95 L. fall.

    Prevede il contraddittorio e le osservazioni nel procedimento di accertamento del passivo, attraverso cui possono essere contestati an, quantum e collocazione del credito del Fondo.

  • art. 98 L. fall.

    Rimedio impugnatorio esperibile contro il provvedimento di ammissione al passivo nei casi previsti.

  • art. 99 L. fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo e gli effetti della tempestiva notificazione del ricorso per cassazione; nel caso concreto è inoltre richiamato quale rimedio contro il decreto di ammissione.

  • art. 101 L. fall.

    Il Fondo deve ricorrere alla domanda tardiva o ultratardiva di ammissione quando la banca non sia già stata ammessa al passivo.

  • art. 112 L. fall.

    Richiamato in relazione al regime delle domande tardive e ultratardive di ammissione al passivo.

  • art. 115, comma 2, L. fall.

    Impone, quando la banca sia già stata ammessa al passivo, la comunicazione al curatore dell'escussione e del pagamento, affinché il curatore rettifichi formalmente lo stato passivo sostituendo, nella misura corrispondente, il credito della banca con quello privilegiato del Fondo.

  • art. 36, commi 1 e 2, L. fall.

    Il provvedimento o l'omissione del curatore relativi alla rettifica dello stato passivo sono reclamabili al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza; il successivo decreto del giudice delegato è reclamabile al tribunale e la decisione del tribunale è ricorribile per cassazione.

  • art. 2916, n. 3, c.c.

    Non impedisce l'ammissione del credito privilegiato del Fondo, poiché il credito sorge giuridicamente con una fattispecie progressiva e l'escussione incide sull'efficacia e sull'esigibilità, non sulla nascita del diritto.

  • artt. 44 e 45 L. fall.

    Richiamati nel ragionamento relativo agli effetti del fallimento sulla nascita e sull'opponibilità del privilegio.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Ha consentito la cassazione senza rinvio poiché il giudizio di opposizione non poteva essere introdotto né proseguito nelle forme utilizzate.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La relativa eccezione di improcedibilità è stata respinta in ragione della tempestiva notificazione del ricorso per cassazione.

  • artt. 105 e 106 c.p.c.

    La chiamata in causa dell'ente titolare del credito attribuisce a quest'ultimo la qualità di parte e, se parzialmente soccombente, la legittimazione a impugnare.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale in relazione alla dedotta mutatio libelli per l'indicazione, in opposizione, del diverso titolo privilegiato.

  • art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996

    Costituisce il fondamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e della garanzia pubblica prestata alle banche sui finanziamenti concessi.

  • art. 1, comma 209, L. n. 311/2004

    Fondamento legislativo del potere ministeriale di determinare le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia.

  • art. 2 D.M. 20 giugno 2005

    Disciplina la garanzia diretta, la sua misura, l'escussione da parte della banca, il diritto del Fondo di rivalersi sul debitore e il richiamo alla surrogazione ex art. 1203 c.c. e alla riscossione coattiva.

  • art. 17 D.Lgs. n. 46/1999

    Prevede la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati, applicabile al credito restitutorio del Fondo.

  • art. 67 D.P.R. n. 43/1988

    Richiamato dalla disciplina del Fondo quale precedente procedura esattoriale, sostituita dall'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorso incidentale in relazione a dedotte violazioni processuali e motivazionali.

  • artt. 112, 115 e 132 c.p.c.

    Richiamati dal ricorso incidentale in relazione all'omessa pronuncia, alla valutazione delle allegazioni e alla motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado di giudizio, anche se contumace, non costituito o non titolare effettivo del rapporto sostanziale; è sufficiente che la decisione lo abbia parzialmente soccombente.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'agente della riscossione, l'ente titolare del credito chiamato in causa assume la qualità di parte e può impugnare la decisione che neghi, in tutto o in parte, l'esistenza o la collocazione privilegiata del credito.
  • Il credito del Fondo pubblico di garanzia che abbia pagato la banca finanziatrice nasce come diritto autonomo e distinto al recupero delle risorse pubbliche versate, non come semplice trasferimento del credito originario della banca e non come diritto di regresso fondato sulla solidarietà passiva.
  • Il Fondo pubblico di garanzia non è coobbligato solidale con il debitore finanziato; pertanto, al suo credito restitutorio non si applicano i limiti previsti dall'art. 61, comma 2, l. fall. per il regresso del coobbligato solidale.
  • Il credito del Fondo derivante dall'escussione della garanzia è assistito dal privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, in ragione della natura pubblicistica delle risorse e della finalità di sostegno alle attività produttive.
  • La fattispecie del credito del Fondo è progressiva: la concessione della garanzia e il fallimento del debitore fanno sorgere il diritto sul piano giuridico, mentre l'escussione della garanzia e il pagamento alla banca costituiscono condizioni legali di efficacia ed esigibilità, non elementi costitutivi del diritto.
  • Prima dell'effettivo pagamento alla banca, il credito del Fondo può essere ammesso al passivo con riserva, quale credito condizionale, quando ricorrano i presupposti della garanzia e dell'inadempimento del debitore.
  • Se la banca finanziatrice non è già stata ammessa al passivo, il Fondo deve proporre domanda di ammissione, anche tardiva o ultratardiva, per il proprio credito privilegiato; la banca conserva il diritto di insinuare la parte del finanziamento rimasta insoddisfatta.
  • Se la banca finanziatrice è già stata ammessa al passivo, il Fondo, dopo l'escussione e il pagamento, non deve proporre una nuova domanda di ammissione né un'opposizione allo stato passivo: deve necessariamente attivare la procedura di cui all'art. 115, comma 2, l. fall., comunicando al curatore il subentro e chiedendo la rettifica formale dello stato passivo.
  • Quando il Fondo paga la banca già ammessa, il credito chirografario della banca deve essere espunto, nella misura corrispondente alle somme pagate, e sostituito nello stato passivo dal distinto credito privilegiato del Fondo, così da evitare duplicazioni di passività a carico della massa.
  • La rettifica dello stato passivo operata dal curatore, o la sua omissione, è reclamabile da chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 36 l. fall.; il procedimento deve consentire il contraddittorio su esistenza, importo, collocazione e presupposti del credito del Fondo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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