Cassazione Civile, Sentenza n. 24895/2026 del 31/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva ottenuto una concessione demaniale per la costruzione e gestione di un porto turistico. La concessione era stata annullata dal giudice amministrativo. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo il parere negativo della commissione competente circa l'acquisizione allo Stato delle opere realizzate sull'area demaniale e aveva imposto alla società concessionaria obblighi relativi alla rimessione in pristino e alla messa in sicurezza dei luoghi. Dopo il fallimento della società, l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva chiesto l'ammissione, in via ultratardiva, al passivo del fallimento di un credito per l'occupazione dell'area demaniale dal 9 luglio 2015 al 21 aprile 2022, data della reimmissione del Comune nell'area. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che la curatela non avesse mai avuto il possesso o la disponibilità dell'area, non avesse acquisito le opere all'attivo fallimentare e non avesse esercitato poteri di gestione sui beni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 54 cod. nav. e degli artt. 88 e 104-ter, comma 8, l.f., nonché l'erronea interpretazione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021. Secondo la ricorrente, tale sentenza avrebbe imposto al fallimento obblighi di rimessione in pristino e manutenzione delle opere, dimostrando che esse erano rimaste nella disponibilità della procedura e che il credito per l'occupazione era imputabile al fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021, divenuta definitiva dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, costituiva giudicato esterno vincolante anche nel giudizio ordinario, nei limiti dell'art. 2909 c.c. Dal contenuto di tale pronuncia risultava che la curatela non era mai entrata nella disponibilità dell'area demaniale e che le opere non erano state ritenute convenienti per l'acquisizione alla massa fallimentare. Il tribunale aveva inoltre accertato in fatto che la curatela non aveva potuto accedere all'area senza autorizzazione del Comune, non aveva inventariato i beni e non aveva esercitato poteri di gestione su di essi. Mancando una concreta acquisizione dei beni all'attivo fallimentare e il necessario collegamento funzionale tra beni e procedura, gli obblighi derivanti dall'occupazione sine titulo non potevano essere imputati al fallimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 12.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, nonché dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato amministrativo, anche se formatosi davanti a un giudice speciale, preclude il riesame nel giudizio ordinario delle questioni decise e di quelle costituenti premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della decisione, nei limiti previsti dall'art. 2909 c.c.
art. 54 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento amministrativo concernente la rimozione delle opere realizzate sull'area demaniale; la Corte non ha accolto la censura fondata sulla sua asserita violazione.
art. 49 cod. nav.
Richiamato con riguardo alla competenza della commissione istituita presso la Capitaneria di porto a valutare l'opportunità dell'acquisizione allo Stato delle opere realizzate sull'area demaniale marittima.
art. 88 l.f.
Indicato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha rigettato il motivo senza enunciare una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 104-ter, comma 8, l.f.
Indicato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha rigettato il motivo senza enunciare una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 65 dell'ordinamento giudiziario
Richiamato per affermare che la Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, può conoscere i propri precedenti anche attraverso l'attività istituzionale di ricerca e consultazione delle pronunce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo copre non solo il dispositivo, ma anche la risoluzione delle questioni che costituiscono premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della decisione, e impedisce il riesame di tali questioni in un successivo giudizio ordinario tra le stesse parti, nei limiti dell'art. 2909 c.c.
- L'imputazione alla procedura fallimentare degli obblighi derivanti dall'occupazione sine titulo di un bene presuppone che il bene sia stato concretamente acquisito all'attivo della procedura o che la curatela ne abbia conseguito la disponibilità e abbia esercitato su di esso poteri effettivi di gestione.
- La mera esistenza di obblighi amministrativi riferiti al precedente concessionario di un'area demaniale non dimostra, di per sé, che la curatela fallimentare abbia acquisito la detenzione o la disponibilità dell'area e delle opere ivi realizzate.
- In mancanza di un effettivo collegamento funzionale tra il bene e la procedura concorsuale, gli obblighi patrimoniali derivanti dall'occupazione del bene non possono essere imputati al fallimento.
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