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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24856/2026 del 30/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda due interventi edilizi realizzati dal proprietario di un immobile confinante con quello della proprietaria, consistenti in una nuova edificazione e nella sopraelevazione di un fabbricato preesistente, nonché il lastrico solare sovrastante l'edificio della controparte. La proprietaria aveva chiesto l'arretramento delle costruzioni per violazione della disciplina sulle distanze e della normativa antisismica, il risarcimento dei danni e il rilascio del lastrico solare. Il Tribunale aveva ordinato l'arretramento delle costruzioni fino al rispetto della distanza di dieci metri, riconosciuto il risarcimento e disposto il rilascio del lastrico. In appello, la Corte territoriale ha escluso la violazione della disciplina generale sulle distanze, ritenendo applicabile, in assenza di piano regolatore generale, la normativa speciale richiamata nella sentenza e ammettendo il criterio della prevenzione; ha tuttavia confermato la tutela demolitoria o di arretramento per violazione della normativa antisismica, rilevando, sulla base della consulenza tecnica, che gli interventi costituivano nuova costruzione e che non era possibile eliminare il rischio mediante accorgimenti tecnici diversi dall'arretramento. Ha inoltre escluso il risarcimento del danno, respinto la domanda relativa alle piantagioni e confermato il rilascio del lastrico solare. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato penale esterno alla sentenza di assoluzione relativa alla qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria; 2) e 3) violazione dell'art. 6 della l. n. 1684 del 1962, sostenendo l'ineseguibilità dell'ordine di arretramento per mancata indicazione del punto di misurazione della distanza, rispettivamente per la sopraelevazione e per l'intervento di demolizione e ricostruzione; 4) violazione degli artt. 345 c.p.c., 873 e 2697 c.c. e dell'art. 6 della l. n. 1684 del 1962, sostenendo che il riferimento a un piccolo manufatto posto nel giardino della controparte integrasse una domanda nuova e che non ne fosse stata provata la preesistenza; 5) violazione degli artt. 32 e 42 Cost. e degli artt. 6 e 9 della l. n. 1684 del 1962, contestando l'impossibilità di porre rimedio alle violazioni antisismiche mediante accorgimenti tecnici diversi dall'arretramento e censurando la valutazione della consulenza tecnica; 6) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di accertamento della comproprietà del lastrico solare non fosse nuova rispetto alla domanda di proprietà esclusiva, trattandosi di diritto autodeterminato; 7) violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., contestando la sufficienza della prova della proprietà del lastrico solare e sostenendo che il bene fosse anche di sua proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato penale invocato non era opponibile ai controricorrenti, estranei al processo penale, in quanto l'art. 654 c.p.p. limita l'efficacia del giudicato penale alle parti indicate dalla norma e la verifica dei limiti soggettivi precede quella dei limiti oggettivi. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo sufficientemente specifico il comando di arretramento, integrato dal richiamo alle prescrizioni antisismiche analiticamente esaminate nella motivazione; le concrete modalità esecutive possono essere determinate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. Ha rigettato il quarto motivo, escludendo che il riferimento al piccolo manufatto emerso dalla consulenza tecnica costituisse domanda nuova, trattandosi di una circostanza di fatto relativa alla concreta individuazione del pregiudizio, senza modifica del petitum o della causa petendi. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla base della consulenza tecnica, secondo cui le gravi difformità antisismiche non potevano essere eliminate con rimedi postumi diversi dall'arretramento. Ha rigettato il sesto motivo, precisando che la deduzione della comproprietà del lastrico solare, proposta per la prima volta in appello dopo avere sostenuto l'acquisto della proprietà esclusiva per usucapione, introduceva fatti e temi di accertamento nuovi: la comproprietà richiede infatti la verifica della compatibilità dell'uso con il pari diritto degli altri comunisti. Ha ritenuto inammissibile il settimo motivo per difetto di specificità e, comunque, perché volto a ottenere una nuova interpretazione del contratto di trasferimento, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso l'opponibilità del giudicato penale ai soggetti estranei al processo penale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla formazione del giudicato; la censura è stata respinta per il difetto dei limiti soggettivi dell'efficacia invocata.

  • art. 654 c.p.p.

    si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale

    La sentenza penale irrevocabile può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile costituito o intervenuto nel processo penale, oltre che in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma.

  • art. 6 della l. n. 1684 del 1962

    La Corte ha ritenuto applicabili le prescrizioni antisismiche agli interventi qualificati come nuova costruzione e ha confermato che, quando le difformità determinano un rischio statico non eliminabile con rimedi tecnici postumi, può essere ordinato l'arretramento delle opere.

  • art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968

    Il Tribunale aveva ritenuto violata la distanza minima tra fabbricati; la Corte d'appello ha invece ritenuto applicabile altra disciplina in ragione dell'assenza di piano regolatore generale.

  • art. 17, comma 1, lett. c), della l. n. 765 del 1967

    La Corte d'appello lo ha ritenuto applicabile alla disciplina delle distanze, in quanto il Comune interessato era privo di piano regolatore generale all'epoca degli interventi.

  • art. 612 c.p.c.

    Il titolo esecutivo deve indicare il risultato da raggiungere, mentre al giudice dell'esecuzione spetta determinare, su ricorso della parte interessata, le concrete modalità di esecuzione degli obblighi di fare o non fare.

  • art. 345 c.p.c.

    Vieta le domande nuove in appello; la Corte ha escluso la novità del riferimento al manufatto emerso dalla consulenza, ma ha ritenuto nuova la deduzione della comproprietà del lastrico solare, perché implicante nuovi fatti e temi di accertamento.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze tra costruzioni; il motivo è stato respinto perché il riferimento al manufatto non modificava domanda e causa petendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sia per la preesistenza del manufatto sia per la titolarità del lastrico; la censura sul lastrico è stata ritenuta non specifica.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla possibile natura comune del lastrico solare; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di nuova interpretazione del titolo.

  • artt. 32 e 42 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della contestazione dell'ordine di arretramento; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola diretta a una rivalutazione del merito dell'accertamento tecnico.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile presuppone, prima ancora della verifica dei limiti oggettivi, la sussistenza dei limiti soggettivi previsti dall'art. 654 c.p.p.; il giudicato penale non è opponibile a soggetti che non abbiano partecipato al processo penale nelle qualità contemplate dalla norma.
  • Quando una sentenza accerta la violazione della normativa edilizia o antisismica e ordina l'arretramento delle opere, il comando è sufficientemente determinato se individua il risultato da conseguire mediante il richiamo alle prescrizioni normative esaminate in motivazione; la concreta individuazione delle modalità esecutive può essere rimessa al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.
  • La determinazione, in corso di causa, del manufatto specifico rispetto al quale è stata verificata la violazione delle distanze non integra domanda nuova quando resta invariata la richiesta di tutela e la relativa causa petendi, costituendo soltanto una precisazione fattuale del pregiudizio dedotto.
  • In presenza di violazioni antisismiche che determinino un rischio statico, l'arretramento o la demolizione costituiscono rimedi ammissibili quando, sulla base dell'accertamento tecnico, non sia possibile eliminare il pericolo mediante idonei interventi postumi; la contestazione della valutazione tecnica non può essere trasformata in una richiesta di rivalutazione del merito nel giudizio di cassazione.
  • Il principio secondo cui, nelle azioni relative a diritti autodeterminati, il titolo di acquisto può essere modificato senza introdurre una domanda nuova non consente di dedurre per la prima volta in appello la comproprietà di un bene dopo avere agito per l'acquisto della proprietà esclusiva: la comproprietà introduce infatti nuovi fatti e impone l'accertamento della compatibilità dell'uso con il pari diritto degli altri comunisti.
  • È inammissibile in cassazione la censura sulla titolarità di un bene che non indichi specificamente il contenuto del titolo negoziale posto a fondamento della decisione impugnata e che solleciti una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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