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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24825/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due garanti si opponevano a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in forza di fideiussioni prestate a garanzia dell’esposizione debitoria del titolare di un’impresa individuale. Le garanti sostenevano che i contratti, stipulati nel 2015 e relativi a specifiche operazioni negoziali, riproducessero le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005: clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c. Deducevano quindi la nullità delle clausole per il loro collegamento funzionale con un’intesa restrittiva della concorrenza e la conseguente applicazione integrale dell’art. 1957 c.c., con decadenza del creditore dai diritti verso le garanti per il mancato compimento di iniziative di recupero entro il termine semestrale decorrente dalla decadenza del debitore principale dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. La società creditrice sosteneva invece la validità delle fideiussioni, rilevando che esse erano specifiche e successive al periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia e che il provvedimento amministrativo riguardava soltanto fideiussioni omnibus. Il Tribunale di Siracusa ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., tre questioni: se la nullità delle clausole potesse essere riconosciuta per fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005; se tale disciplina fosse applicabile anche alle fideiussioni specifiche; e se la clausola di pagamento a prima richiesta consentisse al creditore di evitare la decadenza mediante una semplice richiesta stragiudiziale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno enunciato due principi unitari. Anzitutto, anche per una fideiussione specifica stipulata prima o dopo il periodo oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito deve accertare se il modello negoziale riproduttivo delle tre clausole sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento amministrativo costituisce un elemento di prova privilegiato nell’ambito temporale e oggettivo proprio dell’accertamento, ma, al di fuori di tali limiti, è soltanto un elemento di prova da solo insufficiente; occorre quindi ulteriore prova dell’intesa o pratica concordata, anche mediante ordine di esibizione ove ammissibile. La verifica riguarda sia la proiezione temporale dell’accertamento sia la sua riferibilità oggettiva alle fideiussioni specifiche. Può inoltre essere provato che le clausole siano state oggetto di una trattativa effettiva e libera tra le parti. In secondo luogo, qualora la fideiussione contenga una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una richiesta stragiudiziale al garante entro il termine previsto dalla norma, anche quando la distinta clausola di esenzione da tale termine sia nulla per il suo collegamento con un’intesa anticoncorrenziale. La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Siracusa, cui spetta l’applicazione dei principi al caso concreto e la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 363-bis c.p.c.

    rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione

    Consente al giudice di merito di sottoporre alla Corte questioni di diritto nuove, rilevanti e non già risolte, suscettibili di riproporsi in numerosi giudizi.

  • art. 2, comma 1, L. 287/1990

    È la base normativa richiamata per la valutazione delle intese restrittive della concorrenza cui sarebbe riconducibile lo schema ABI.

  • art. 1957 c.c.

    Prevede il termine e le modalità entro cui il creditore deve attivarsi nei confronti del debitore o del fideiussore per evitare la decadenza dai diritti derivanti dalla fideiussione. La nullità della clausola derogatoria comporta la riespansione della disciplina codicistica, ferma la possibilità di una richiesta stragiudiziale tempestiva quando sia prevista una clausola di pagamento a prima richiesta.

  • art. 1186 c.c.

    È richiamato quanto alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, dalla quale decorre il termine rilevante ai fini dell’art. 1957 c.c.

  • art. 7, D.Lgs. 3/2017

    È utilizzato come indice sistematico della delimitazione temporale, materiale, personale e territoriale dell’efficacia probatoria degli accertamenti antitrust; la disposizione è indicata come non retroattiva.

  • art. 3, D.Lgs. 3/2017

    È richiamato per la disciplina dell’onere probatorio e degli strumenti di acquisizione della prova nelle controversie antitrust, anche con riferimento all’ordine di esibizione.

  • art. 210 c.p.c.

    Può essere utilizzato, nei limiti di ammissibilità, per acquisire documenti rilevanti ai fini della prova dell’intesa o pratica concordata.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per gli indici di ammissibilità dell’ordine di esibizione.

  • art. 267 TFUE

    È menzionato quale strumento per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Massime di principio

  • La nullità delle clausole di una fideiussione riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia non deriva dalla mera coincidenza testuale quando il contratto esuli dall’ambito temporale o oggettivo dell’accertamento amministrativo: in tali casi il provvedimento costituisce soltanto un elemento di prova e deve essere integrato da ulteriori elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un’intesa o pratica concordata anticoncorrenziale al momento della stipulazione.
  • L’accertamento amministrativo della violazione antitrust ha efficacia probatoria privilegiata entro il proprio perimetro temporale e oggettivo, ma non dimostra automaticamente la persistenza dell’intesa dopo tale periodo né la sua riferibilità a tipologie negoziali diverse da quelle esaminate; il giudice di merito deve ricostruire contenuto, portata e proiezione temporale dell’accertamento.
  • La disciplina della nullità derivata da un’intesa anticoncorrenziale può riguardare anche una fideiussione specifica, ma solo quando sia provata, con ogni mezzo istruttorio disponibile, l’estensione dell’intesa o pratica concordata a tale tipologia di garanzia e la conseguente standardizzazione restrittiva del mercato.
  • La prova della riconducibilità della fideiussione a un’intesa anticoncorrenziale non è necessaria quando risulti una trattativa effettiva e libera tra le parti, idonea a escludere che le clausole siano il risultato di una standardizzazione imposta o concordata sul mercato.
  • La nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. non travolge automaticamente la distinta clausola di pagamento a prima richiesta, avente funzione autonoma di consentire il recupero stragiudiziale immediato del credito; pertanto, quest’ultima può consentire al creditore di evitare la decadenza mediante richiesta stragiudiziale tempestiva al garante.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

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