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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25828/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente pubblico)

La controversia

Una società, quale capogruppo mandataria di un'ATI, aveva stipulato con una società pubblica un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di impatto/inserimento ambientale e il piano di sicurezza per un tratto autostradale. L'appaltatrice chiedeva il pagamento di compensi aggiuntivi per attività ulteriori e per quattro riserve iscritte, sostenendo che l'oggetto della prestazione si fosse ampliato rispetto alle previsioni iniziali per l'inserimento di nuove opere e per l'intervento di sopravvenute prescrizioni normative e tecniche, e che il corrispettivo fisso pattuito non potesse coprire tali prestazioni. In cassazione deduceva, con sei motivi, l'erronea interpretazione del contratto, il travisamento delle risultanze della CTU, la nullità della clausola di corrispettivo fisso per contrasto con il divieto di deroga ai minimi tariffari, l'errata applicazione di norme sugli appalti pubblici, nonché l'omesso riconoscimento di maggiori oneri e danni per inadempimenti e ritardi imputati alla committente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi di ricorso si risolvessero per lo più in una richiesta di nuova interpretazione delle clausole contrattuali e di rivalutazione del materiale probatorio, attività precluse in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre escluso la nullità del patto sul corrispettivo, ribadendo che, nei rapporti con enti pubblici relativi a prestazioni professionali per opere pubbliche o di interesse pubblico, la pattuizione di un compenso inferiore ai minimi tariffari non è di per sé nulla, e che comunque la censura non colpiva adeguatamente la ratio della decisione di merito, fondata anche sulla mancanza di un vizio genetico del contratto e sull'assenza di inadempimenti imputabili alla committente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    le censure interpretative devono indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e non possono limitarsi a proporre una lettura alternativa del contratto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale regola ermeneutica asseritamente violata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specificità

  • art. 1364 c.c.

    richiamato quale regola ermeneutica asseritamente violata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specificità

  • art. 11 RD 18 novembre 1923, n. 2440

    la doglianza è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, oltre che non adeguatamente dedotta nei gradi di merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione è deducibile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione e non consente un riesame del merito o delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme ai vizi di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova ricostruzione dei fatti

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità o perché non conferenti

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza e del procedimento, ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di omesso, apparente o illogico ragionamento nei ristretti limiti consentiti

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del patto contrario alla disciplina tariffaria non è stata riconosciuta nel caso concreto, mancando un vizio genetico del contratto e non essendo applicabile la tesi di una nullità sopravvenuta

  • art. 4, comma 12-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, conv. in L. 26 aprile 1989, n. 155

    per le prestazioni professionali rese alla P.A. per opere pubbliche o di interesse pubblico, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%

  • art. 17, comma 14-quater, L. 11 febbraio 1994, n. 109

    i corrispettivi di progettazione erano qualificati come minimi inderogabili, ma il regime va coordinato con l'art. 4, comma 12-bis, D.L. 65/1989, che consente la pattuizione in misura ridotta nei rapporti con la P.A.

  • art. 25 L. 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non conferente al decisum

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per l'inadempimento, ma le doglianze sono state respinte poiché la Corte di merito non aveva accertato inadempimenti imputabili alla committente

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il dedotto travisamento della prova è stato qualificato, al più, come vizio revocatorio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di una clausola contrattuale non basta invocare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati, il punto di discostamento del giudice di merito e trascrivere le clausole rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito offre una delle possibili interpretazioni plausibili del contratto, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa lettura semplicemente preferita dal ricorrente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente un nuovo esame del merito o delle prove in cassazione; il sindacato è ammesso solo nei limiti del vizio di motivazione e nei casi di motivazione mancante, apparente o meramente apparente.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione relativi a incarichi professionali per opere pubbliche o di interesse pubblico, la pattuizione di un compenso inferiore ai minimi tariffari non è di per sé nulla, ove la legge consenta la derogabilità nei limiti previsti.
  • La deduzione di nullità per contrasto con i minimi tariffari non può essere utilizzata per colpire una pretesa inadeguatezza sopravvenuta del corrispettivo: la censura deve riguardare un vizio genetico del patto, non una successiva divergenza tra compenso pattuito e prestazione poi concretamente eseguita.
  • In tema di appalto a corpo o a forfait, il prezzo pattuito è fisso e invariabile e il maggior aggravio derivante da ulteriori attività o da una diversa quantificazione delle opere rientra, di regola, nell'alea contrattuale, salvo che il progetto originario non abbia correttamente rappresentato gli elementi essenziali della spesa o vi siano inadempimenti imputabili al committente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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