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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, articolando tre motivi di ricorso. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale rilasciata al difensore che aveva sottoscritto il ricorso per cassazione. La procura, pur contenendo gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al provvedimento, non recava un'esplicita certificazione da parte del difensore della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. Secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 fornita dalle Sezioni Unite, tale certificazione è requisito speciale e necessario, la cui mancanza comporta inammissibilità del ricorso. Il Ministero non ha svolto difese, limitandosi a chiedere di partecipare all'eventuale udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era conforme al requisito di legge: mancava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese processuali, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso

    per il ricorso per cassazione avverso decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve indicare in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la firma del conferente.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, non sufficiente nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 13 del 2022

    ha ritenuto non contrastante con la Costituzione l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, che impone la certificazione della data di rilascio della procura.

  • Cass., Sez. U., n. 15177 del 2021

    ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    menzionati nel vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, poi ritenuto non illegittimo.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'indicazione della data, ma il difensore deve certificare che il rilascio è successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancata certificazione della data di conferimento della procura speciale costituisce causa autonoma e immediata di inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
  • La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, è distinta dalla sola autentica della sottoscrizione: la mera formula di autenticazione della firma non equivale alla certificazione della posteriorità della procura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non occorre provvedere sulle spese processuali.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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