Cassazione Civile, Ordinanza n. 26429/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES/IRPEF secondo il TUIR, dell'indennità di fine mandato riconosciuta all'amministratore di una società di persone assimilata a s.a.s./struttura alberghiero-ristorativa. La CTR della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto deducibili gli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato, sulla base del fatto che un documento notarile del 2002 e una delibera assembleare dell'aprile 2013 avessero già individuato modalità e quantità degli accantonamenti prima dell'anno d'imposta contestato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR), sostenendo che la sentenza di merito avrebbe errato nella ricostruzione della disciplina applicabile alla deducibilità dell'indennità di fine mandato di amministratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura dell'Ufficio, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza e il contenuto della documentazione notarile e della delibera assembleare antecedenti all'anno d'imposta. Poiché il giudice di merito aveva già accertato tali circostanze, la Cassazione ha escluso di poter sovrapporre una diversa valutazione del merito in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La questione interpretativa invocata dall'Ufficio atteneva ai presupposti di deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato; tuttavia la Corte non entra nel merito della norma, perché ritiene che la censura investa in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il provvedimento impugnato abbia erroneamente ricostruito la fattispecie astratta prevista dalla norma; non quando si contesti la ricostruzione della fattispecie concreta, che appartiene al giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il giudice di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di selezionare le prove ritenute attendibili e di trarre da esse il proprio convincimento.
- La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece lamenta che i fatti siano stati accertati in modo non condiviso, il vizio è di motivazione e non può essere dedotto come violazione di legge.
- Quando la decisione di merito abbia accertato l'esistenza di atti e delibere antecedenti utili a fondare un trattamento fiscale, la contestazione della loro efficacia concreta non è deducibile in cassazione come semplice violazione di legge.
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