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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17258/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per: (i) mancata o contraddittoria indicazione se la responsabilità fosse dovuta a comportamento omissivo (inadempimento di un obbligo giuridico di impedire l'evento) o a comportamento commissivo con dolo omissivo (in quanto destinatario del precetto di cui all'art. 2 d.l. 463/1983); (ii) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per aver trasformato la contestazione da culpa 'uti singulus' a concorso per omissione (artt. 110 e 40 c.p.); (iii) insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e mancata considerazione di fatti esimenti o attenuanti quali piani di ristrutturazione ex art. 67 L.F., richieste di rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973, stato di illiquidità, atti di finanziamento personale e garanzie prestate; (iv) motivazione illogica o contraddittoria nella quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: il soggetto attivo del reato di omesso versamento delle ritenute è il datore di lavoro (nel caso, il presidente del C.d.A.), la delega a terzi non esonera dall'obbligo di vigilare; il reato è a dolo generico (sufficiente la coscienza e volontà dell'omissione); lo stato di insolvenza o l'esistenza di piani di ristrutturazione o richieste di rateizzazione non esonerano automaticamente dall'obbligo contributivo e non escludono il dolo se si è deliberatamente dato priorità ad altri pagamenti; non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando rimangono immutati i profili soggettivi e oggettivi dell'azione; il superamento della soglia di punibilità di €10.000 è avvenuto il 16/02/2016 ma la fattispecie è stata considerata come reato unitario a consumazione prolungata che si estende oltre tale data; la notifica rilevante è stata ricevuta dal ricorrente il 12/10/2017. In pratica la condanna confermata dalla Corte territoriale è stata ritenuta correttamente motivata e conforme ai principi di diritto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione: qui invocate per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale e lacune/contraddizioni della motivazione; la Corte le dichiara infondate in quanto la motivazione è ritenuta coerente e conforme alla legge.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte applica tale principio anche nel caso di concorso omissivo, ritenendo compatibile l'attribuzione di responsabilità per omissione rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 40 cod. pen.

    Stabilisce la responsabilità per omissione quando vi è il dovere giuridico di impedire il fatto; la Corte conferma che il presidente del C.d.A., quale datore di lavoro, può essere ritenuto responsabile per omissione ai sensi di tale norma.

  • art. 2 d.l. n. 463/1983 (e comma 1-bis)

    Prevede l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e la responsabilità del sostituto; la Corte sottolinea che il destinatario del precetto è il datore di lavoro e che l'omissione integra il reato contestato.

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    Prevede la possibilità di rateizzazione delle somme a debito; la Corte rileva che la sola istanza di rateizzazione non esclude automaticamente il reato se l'omissione è frutto di una scelta consapevole di non versare.

  • art. 67 L.F. (piani di ristrutturazione economica e finanziaria)

    Riferimento ai piani concordati con gli istituti di credito; la Corte osserva che l'esistenza di accordi di ristrutturazione non esime dall'obbligo contributivo né prova l'assenza di consapevolezza o di dolo.

  • art. 3, comma sesto, D.Lgs. 15/01/2016, n. 8

    Ha introdotto la soglia di punibilità annua di €10.000 per il reato di omesso versamento; la Corte chiarisce che il reato può configurarsi come consumazione prolungata e che il superamento della soglia è valutato nell'ambito di tale progressione criminosa.

  • art. 59, comma 4, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di esclusione o attenuazione della punibilità in relazione alla rateizzazione; la Corte non dà rilievo automatico a tale argomento in assenza del concreto rispetto delle condizioni richieste dalla norma.

Massime di principio

  • Il presidente del consiglio di amministrazione o il legale rappresentante è considerato, ai fini del reato delle ritenute, il datore di lavoro: la delega a terzi non esonera dall'obbligo di vigilare e può integrare responsabilità per omissione.
  • Il reato di omesso versamento delle ritenute è a dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà dell'omissione o della tardività, non occorre un dolo specifico.
  • Lo stato di crisi o di illiquidità della società, nonché l'esistenza di piani di ristrutturazione o di richieste di rateizzazione, non costituiscono di per sé esimenti: la scelta consapevole di destinare risorse ad altri pagamenti può integrare il dolo.
  • La fattispecie può essere considerata come reato unitario a consumazione prolungata: il superamento della soglia di punibilità e le omissioni successive vanno valutati nell'unità dell'azione continuata.
  • La trasformazione da addebito diretto a responsabilità per omissione (concorso omissivo) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se restano invariati i profili oggettivi e soggettivi dell'azione criminosa.
  • La richiesta di rateizzazione e la notifica per regolarizzazione possono incidere sulla valutazione della punibilità solo se, nei fatti, soddisfano i requisiti per l'esclusione o l'estinzione del reato (es. pagamento o condizioni di legge rispettate); la mera prospettiva o istanza non basta.

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