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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27782/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore in crisi)

La controversia

La controversia trae origine dall’omologazione di un concordato preventivo proposto da una società in liquidazione. L’Agenzia delle Entrate aveva votato negativamente sulla proposta e aveva opposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Genova che aveva comunque omologato il concordato. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo ritenendo che, nel testo dell’art. 180 l.fall. applicabile ratione temporis, il tribunale potesse procedere all’omologazione forzosa anche in presenza di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria, purché l’adesione fosse determinante per le maggioranze e la proposta fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; aveva inoltre escluso che, in sede di opposizione, il sindacato del tribunale si estendesse alla fattibilità economica del piano. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 180 l.fall., sostenendo che la norma consentisse l’omologazione solo in caso di mancata espressione di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria e non anche in caso di voto negativo, valorizzando il dato letterale e il raffronto con l’art. 182-bis l.fall. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 180, comma 6, l.fall., sostenendo in subordine che, se il cram down fiscale opera anche contro il voto contrario, allora il giudizio di convenienza rimesso al tribunale dovrebbe comprendere anche la fattibilità del piano. La società resistente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito dei fascicoli di parte ex art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla società resistente, rilevando che il mancato deposito del fascicolo di parte non comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso e che, nel caso concreto, le questioni dedotte erano esclusivamente giuridiche. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, affermando che l’art. 180, comma 4, l.fall., nel testo applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che il tribunale può omologare il concordato preventivo anche quando l’Amministrazione finanziaria abbia espresso voto negativo, non solo quando sia rimasta inerte; la successiva evoluzione normativa, sia nel d.l. n. 118/2021 sia nel Codice della crisi d’impresa, conferma tale lettura. Ha inoltre ritenuto che il giudizio di omologazione forzosa ruoti sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e non implichi, per ciò solo, un sindacato sulla fattibilità economica del piano nei termini prospettati dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 180 l.fall.

    La norma, nel testo applicabile ratione temporis, consente l’omologazione del concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria; la successiva evoluzione legislativa conferma che tale mancanza comprende anche il voto contrario espresso, non solo l’inerzia. Il sindacato del tribunale, in presenza delle condizioni di legge, riguarda la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

  • art. 182-bis l.fall.

    È richiamato in chiave comparativa: la diversa formulazione iniziale delle norme aveva creato dubbi interpretativi, poi superati dal legislatore con l’uniformazione del testo sul requisito della mancata adesione.

  • art. 177 l.fall.

    È il parametro per verificare se l’adesione dell’Amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie al concordato.

  • art. 161 l.fall.

    La relazione del professionista è uno degli elementi che il tribunale può considerare per valutare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del fascicolo di parte non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso; il vizio rileva solo nei limiti propri dell’omesso deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda o della loro mancata specifica indicazione.

  • art. 366 c.p.c.

    L’inammissibilità è correlata alla mancata specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, non al solo mancato deposito del fascicolo di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.l. n. 125/2020 convertito dalla L. n. 159/2020

    Ha modificato il testo dell’art. 180 l.fall., introducendo la disciplina rilevante nel caso di specie.

  • d.l. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021

    art. 20, comma 1, lett. a)

    La modifica successiva ha chiarito il criterio della mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria, confermando l’interpretazione estensiva della disciplina sul cram down fiscale.

  • D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    artt. 63, comma 2-bis; 80, comma 3; 88, comma 2-bis

    Le norme del CCII sono richiamate come conferma sistematica della volontà del legislatore di consentire l’omologazione anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il cram down fiscale può operare non solo quando l’Amministrazione finanziaria rimanga inerte, ma anche quando esprima voto contrario, se ricorrono le ulteriori condizioni di legge e la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione.
  • Il giudizio del tribunale in sede di omologazione forzosa è centrato sulla convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria; la fattibilità economica del piano non viene automaticamente attratta in tale sindacato nei termini prospettati dal creditore opponente.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il mancato deposito del fascicolo di parte non determina di per sé l’inammissibilità: occorre verificare se siano stati depositati o specificamente indicati gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
  • Quando il legislatore utilizza formule diverse in norme contigue, l’interpretazione deve tener conto dell’evoluzione normativa successiva, specie se questa mostra l’intento di uniformare la disciplina e chiarire il significato originario delle locuzioni impiegate.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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