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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8099/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della sentenza di condanna per tentata violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e minaccia aggravata (commessi il 3 luglio 2014) e per una ulteriore minaccia aggravata contestata a Claudio Isac Berteschi (4 luglio 2014). Hanno dedotto travisamento e carente motivazione: contestano l'equiparazione delle posizioni, la qualificazione della bottiglia come arma impropria e la sussistenza del reato di minaccia, la mancata considerazione del referto medico prodotto da Claudio (che avrebbe dimostrato di essere stata la persona offesa a procurarsi le ferite), lo stato di ebbrezza di Claudio e l'età avanzata di Gianfranco come elementi che avrebbero dovuto escludere la capacità offensiva e la responsabilità. Hanno prospettato alternativamente la legittima difesa e richiesto che venissero valorizzate omissioni e discrepanze nelle deposizioni testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi formulati consistessero in contestazioni del merito e in una diversa valutazione delle prove (vizio di motivazione/travisamento non allegato con la specificità richiesta) piuttosto che nella mancata assunzione di prova decisiva. Pertanto non è entrata nel merito delle questioni di fatto sollevate. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma citata nell'impugnazione in relazione alla responsabilità penale e concorso di persone; la Corte non ha comunque ritenuto che la questione di applicazione fosse idonea a fondare il ricorso di legittimità.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la valutazione della partecipazione è stata considerata questione di merito non sindacabile in cassazione senza specifico e circostanziato travisamento.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma relativa alla minaccia aggravata; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla sussistenza della minaccia fossero valutazioni di fatto non decisive per la cassazione.

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali; la difesa ha invocato la non riconducibilità delle lesioni agli imputati, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di diversa valutazione probatoria.

  • art. 614 c.p.

    Norma sulla violazione di domicilio; la Corte ha osservato che le contestazioni sulla qualificazione del fatto come tentata violazione del domicilio sono questioni di merito non risolvibili in cassazione senza i presupposti di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e), c.p.p.

    La Corte ha richiamato questi articoli per delimitare le ragioni di ricorso ammissibili: mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) e travisamento della prova/omissione nella motivazione (lett. e). Ha ritenuto che la difesa non abbia allegato con la specificità richiesta il travisamento e si sia limitata a prosporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa: la Corte ha applicato tale norma per condannare i ricorrenti alla somma di euro 3.000 e alle spese processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel permesso/limitazione di estensione dei motivi di ricorso; citata in relazione all'articolazione dei motivi trasmessi alla Corte.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che ha disciplinato la presentazione di conclusioni scritte dal Procuratore generale in Cassazione; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova svolta dai giudici di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle testimonianze o dei documenti sono inammissibili.
  • Per ottenere l'esame in cassazione di una valutazione probatoria è necessario allegare con specificità il travisamento della prova o la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le censure sulla legittima difesa, sull'uso di un oggetto come arma impropria o sull'influenza dello stato di ebbrezza e dell'età sulla capacità offensiva sono, in prima battuta, questioni di fatto e pertanto vanno fondate su elementi probatori chiari e specifici per poter essere valutate in cassazione.
  • Un ricorso manifestamente infondato o che non rispetti i requisiti di specificità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • In sede di impugnazione è strategico indicare con precisione quale elemento di prova non è stato acquisito e perché sarebbe decisivo, oppure descrivere dettagliatamente in cosa consisterebbe il travisamento della prova per superare la soglia di ammissibilità.

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