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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46493/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che confermava le condanne per bancarotta documentale in relazione al fallimento della SLM HOTEL s.r.l. - PICCINNO deduceva nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per un presunto mancato avviso di rinvio delle udienze durante l'emergenza Covid-19 e contestava la sua responsabilità sostenendo di aver assunto la carica quando la società era già inattiva e senza le scritture contabili; POTENZA denunciava nullità per errore sul rito (dibattimento vs rito a trattazione scritta), censurava la revoca/ammissione di prove e la mancata ammissione della querela come prova, contestava la valutazione sull'elemento soggettivo (capacità di intendere/volere) e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; LATTANZI contestava l'addebito in quanto (a suo dire) mero amministratore formale e criticava la motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti da POTENZA e LATTANZI e non ha accolto le censure di PICCINNO (osservando che l'assenza del difensore al 1° luglio 2020 e il rinvio all'8 luglio non legittimavano la nullità invocata; inoltre l'obbligo di tenuta delle scritture sussiste anche in caso di inattività non formalmente cancellata dal registro delle imprese e grava sull'amministratore di diritto, con dovere di ripristino delle scritture mancanti). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la rimessione in ricorso e per il limite della riproduzione dei motivi in cassazione; usata come riferimento formale per riportare i motivi nei termini di legge

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata nella doglianza sulla nullità per mancata partecipazione del difensore: la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità quando il difensore era assente già in udienza precedente e il rinvio era stato disposto alla presenza delle parti

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato unitamente agli artt. sulla nullità formale, la Corte ne ha ricavato che non è necessaria ulteriore comunicazione del rinvio al difensore assente se il rinvio è stato adottato nell'udienza in cui avrebbe dovuto partecipare

  • art. 180 c.p.p.

    In tema di forma del dibattimento e notifiche/convocazioni: la Corte ha sottolineato che la convocazione all'udienza pubblica esclude l'affidamento del difensore su un rito cartolare indicato in via generica sul sito dell'ufficio

  • art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020

    Richiamato per le disposizioni organizzative adottate durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle comunicazioni/verbali emessi in quel periodo

  • artt. 217, comma 2 e 223 legge fallimentare

    Richiamati nella censura sulla responsabilità dell'amministratore per l'omessa tenuta delle scritture: la Corte ha interpretato che l'obbligo di tenuta sussiste finché non vi sia formale cancellazione dell'attività dal registro delle imprese

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato rispetto alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità o riforma del reo: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando sussistono precedenti specifici, e che il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati con profili di colpa

  • art. 190 e 495 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di prova e travisamento probatorio; la Corte ha valutato la rilevanza delle prove richieste e ritenuto che la loro ammissione fosse superflua o irrilevante per la decisione

  • art. 23-bis L. n. 137/2020; art. 94 d.lgs. n.150/2020

    Norme citate nella doglianza sulle misure organizzative/procedurali in epoca Covid e modalità di celebrazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che le comunicazioni di fissazione d'udienza fossero regolari e non ingenerassero errore sul rito

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata e che le doglianze generiche sul quantum siano inammissibili

Massime di principio

  • La mancata tempestiva consegna delle scritture contabili non esime l'amministratore di diritto dall'obbligo di tenuta e conservazione: se l'attività non è stata formalmente cancellata dal registro delle imprese, l'obbligo persiste e comporta anche il dovere di ripristinare le scritture mancanti
  • Le nullità processuali per mancata presenza del difensore o per carenza di comunicazioni richiedono una concreta lesione del diritto di difesa; un rinvio disposto in udienza alla quale il difensore avrebbe dovuto partecipare non impone di per sé una nuova comunicazione se non prevista dalle norme
  • Le eccezioni circa la forma del rito (dibattimento vs trattazione scritta) non prevalgono se il difensore è stato regolarmente convocato per l'udienza pubblica; indicazioni generiche sul sito dell'ufficio non sono idonee a ingenerare legittima aspettativa sul rito
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure generiche o non specificamente fondate; il ricorso deve criticare in modo puntuale la motivazione e gli errori di diritto o di valutazione probatoria
  • La qualifica di 'testa di legno' (amministratore solo formale) non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta documentale: per i reati documentali l'obbligo diretto e personale dell'amministratore di diritto rende possibile l'addebito anche in assenza di gestione di fatto
  • Il diritto alla prova è fondamentale, ma può essere limitato quando le istanze istruttorie riguardino circostanze ritenute irrilevanti ai fini della decisione; il bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo è rilevante nella valutazione delle richieste probatorie

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