Cassazione Penale, Sentenza n. 46493/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che confermava le condanne per bancarotta documentale in relazione al fallimento della SLM HOTEL s.r.l. - PICCINNO deduceva nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per un presunto mancato avviso di rinvio delle udienze durante l'emergenza Covid-19 e contestava la sua responsabilità sostenendo di aver assunto la carica quando la società era già inattiva e senza le scritture contabili; POTENZA denunciava nullità per errore sul rito (dibattimento vs rito a trattazione scritta), censurava la revoca/ammissione di prove e la mancata ammissione della querela come prova, contestava la valutazione sull'elemento soggettivo (capacità di intendere/volere) e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis e delle circostanze attenuanti generiche; LATTANZI contestava l'addebito in quanto (a suo dire) mero amministratore formale e criticava la motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti da POTENZA e LATTANZI e non ha accolto le censure di PICCINNO (osservando che l'assenza del difensore al 1° luglio 2020 e il rinvio all'8 luglio non legittimavano la nullità invocata; inoltre l'obbligo di tenuta delle scritture sussiste anche in caso di inattività non formalmente cancellata dal registro delle imprese e grava sull'amministratore di diritto, con dovere di ripristino delle scritture mancanti). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la rimessione in ricorso e per il limite della riproduzione dei motivi in cassazione; usata come riferimento formale per riportare i motivi nei termini di legge
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata nella doglianza sulla nullità per mancata partecipazione del difensore: la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità quando il difensore era assente già in udienza precedente e il rinvio era stato disposto alla presenza delle parti
Richiamato unitamente agli artt. sulla nullità formale, la Corte ne ha ricavato che non è necessaria ulteriore comunicazione del rinvio al difensore assente se il rinvio è stato adottato nell'udienza in cui avrebbe dovuto partecipare
In tema di forma del dibattimento e notifiche/convocazioni: la Corte ha sottolineato che la convocazione all'udienza pubblica esclude l'affidamento del difensore su un rito cartolare indicato in via generica sul sito dell'ufficio
art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020
Richiamato per le disposizioni organizzative adottate durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle comunicazioni/verbali emessi in quel periodo
artt. 217, comma 2 e 223 legge fallimentare
Richiamati nella censura sulla responsabilità dell'amministratore per l'omessa tenuta delle scritture: la Corte ha interpretato che l'obbligo di tenuta sussiste finché non vi sia formale cancellazione dell'attività dal registro delle imprese
Richiamato rispetto alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità o riforma del reo: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando sussistono precedenti specifici, e che il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione
Applicato per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati con profili di colpa
Richiamati dai ricorrenti in tema di prova e travisamento probatorio; la Corte ha valutato la rilevanza delle prove richieste e ritenuto che la loro ammissione fosse superflua o irrilevante per la decisione
art. 23-bis L. n. 137/2020; art. 94 d.lgs. n.150/2020
Norme citate nella doglianza sulle misure organizzative/procedurali in epoca Covid e modalità di celebrazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che le comunicazioni di fissazione d'udienza fossero regolari e non ingenerassero errore sul rito
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata e che le doglianze generiche sul quantum siano inammissibili
Massime di principio
- La mancata tempestiva consegna delle scritture contabili non esime l'amministratore di diritto dall'obbligo di tenuta e conservazione: se l'attività non è stata formalmente cancellata dal registro delle imprese, l'obbligo persiste e comporta anche il dovere di ripristinare le scritture mancanti
- Le nullità processuali per mancata presenza del difensore o per carenza di comunicazioni richiedono una concreta lesione del diritto di difesa; un rinvio disposto in udienza alla quale il difensore avrebbe dovuto partecipare non impone di per sé una nuova comunicazione se non prevista dalle norme
- Le eccezioni circa la forma del rito (dibattimento vs trattazione scritta) non prevalgono se il difensore è stato regolarmente convocato per l'udienza pubblica; indicazioni generiche sul sito dell'ufficio non sono idonee a ingenerare legittima aspettativa sul rito
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure generiche o non specificamente fondate; il ricorso deve criticare in modo puntuale la motivazione e gli errori di diritto o di valutazione probatoria
- La qualifica di 'testa di legno' (amministratore solo formale) non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta documentale: per i reati documentali l'obbligo diretto e personale dell'amministratore di diritto rende possibile l'addebito anche in assenza di gestione di fatto
- Il diritto alla prova è fondamentale, ma può essere limitato quando le istanze istruttorie riguardino circostanze ritenute irrilevanti ai fini della decisione; il bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo è rilevante nella valutazione delle richieste probatorie
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