Cassazione Penale, Sentenza n. 46484/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (legge fallimentare) comminate al Luttino quale amministratore unico della Racing Tyres s.r.l. Il ricorrente deduceva sei motivi principali: (1) nullità/violazione delle norme processuali per presunta mancata messa a disposizione del fascicolo delle indagini preliminari (nonostante notifica ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.); (2) impossibilità di svolgere la difesa e nullità del decreto che dispone il giudizio; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento della bancarotta distrattiva, sostenendo che le somme sarebbero state usate per pagare fornitori e che erano state prestate garanzie personali; (4) assenza di indici di fraudolenza (al più negligenza / qualificazione come piccolo artigiano); (5) vizio di motivazione e travisamento delle prove testimoniali (Barbati, Magliano, Santiago); (6) mancanza di prova della condotta fraudolenta a danno dei creditori e uso dei beni per saldare creditori societari, richiedendo in subordine la riclassificazione in bancarotta documentale semplice e la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica e non sufficientemente specificata l'eccezione relativa alla mancata messa a disposizione degli atti di indagine (la difesa non ha indicato quali atti erano essenziali). Gli altri motivi sono stati considerati in gran parte vizi di fatto, confusi o incongrui rispetto al processo (errori di riferimento a sedi e fatti non corrispondenti) e non hanno confutato compiutamente la motivazione del giudice di merito. La Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale sulla distrazione di beni in leasing (beni per oltre 70.000 euro non restituiti, canoni non integramente pagati, dichiarazioni del ricorrente ritenute non credibili) e sulla rilevanza della mancata tenuta della documentazione contabile quale elemento indicativo di bancarotta documentale a dolo specifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (art. 223 n. 2, art. 216 comma 1 n. 1 e 2, art. 219 n. 1)
Le norme sono state richiamate per configurare i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale; la Corte di merito ha ritenuto provata la distrazione di beni in leasing e la documentazione occultata, applicando le disposizioni richiamate per la responsabilità dell'amministratore.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione in bancarotta documentale semplice; la Corte ha ritenuto invece sussistente il dolo specifico, quindi non applicabile la mera fattispecie semplice.
Codice di procedura penale (art. 178 lett. c))
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità per mancata messa a disposizione degli atti; la Cassazione ha interpretato che l'eccezione era generica e, non essendo indicati gli atti essenziali, non poteva essere recepita come motivo di nullità.
Codice di procedura penale (art. 415-bis)
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi di tale norma è menzionata nel quadro fattuale: la Corte ha ritenuto che, all'esito di tale notifica, la difesa avrebbe dovuto specificare gli atti rilevanti di cui lamentava la mancata visione.
Codice di procedura penale (art. 606 lett. b), c), e))
Richiamato come riferimento alle censure ammissibili in cassazione (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà questioni di fatto o generiche e quindi non idonee al sindacato di legittimità.
Codice di procedura penale (art. 173 comma 1, disp. att.)
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato il rispetto dei limiti procedurali nell'enunciazione dei motivi ammessi.
Codice di procedura penale (art. 616)
Applicato per la conseguenza dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 10640 del 25/03/2020)
Citata dal ricorrente a sostegno dell'idea che la mancata messa a disposizione degli atti avrebbe reso nullo il decreto; la Corte ha ritenuto tale richiamo non applicato correttamente alla fattispecie in assenza di specificazione degli atti essenziali.
Massime di principio
- L'eccezione di mancata messa a disposizione degli atti di indagine deve essere specifica: il difensore deve indicare quali atti sono essenziali per l'esercizio della difesa e come la loro carenza abbia concretamente leso il diritto di difesa.
- In Cassazione le doglianze devono evidenziare violazioni di diritto o vizi di motivazione oggettivamente individuabili; censure basate principalmente su diversi apprezzamenti di fatto o su generiche contestazioni probatorie sono spesso considerate inammissibili.
- Per la configurazione della bancarotta per distrazione è necessario che la sottrazione o la cessione dei beni sia riconducibile a una finalità di pregiudizio per i creditori o di vantaggio per l'agente; l'esistenza di pagamenti a fornitori o di garanzie personali non esclude automaticamente la fraudolenza se gli elementi complessivi indicano occultamento o cessione "in nero".
- La mancata tenuta o la mancata consegna della documentazione contabile può concorrere a integrare la bancarotta documentale a titolo di dolo specifico quando è funzionale a occultare distrazioni o a impedire l'accertamento della reale situazione patrimoniale.
- Le affermazioni difensive inconsistentemente supportate da elementi probatori (es. ammissioni tardive, contraddizioni, valori significativi di beni non restituiti) sono facilmente ritenute non credibili dai giudici di merito; la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito se la valutazione è fondamentalmente fattuale.
- Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione è utile indicare con precisione i passaggi motivazionali contestati e spiegare perché la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o mancante, evitando argomentazioni generiche o astratte.
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