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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46491/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per i reati indicati negli artt. 477 e 472 c.p., articolando tre motivi: (1) nullità per violazione delle norme processuali (art. 178 lett. c), 429 e 601 c.p.p.) in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato allegato alla comunicazione PEC, impedendo la partecipazione al processo; (2) mancanza di giurisdizione del giudice italiano ex art. 7 c.p. e mancanza di prova del suo concorso nel reato, atteso che la falsificazione sarebbe stata commessa totalmente nel Regno Unito; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza del concorso nel reato, poiché il ricorrente si sarebbe limitato a portare l'auto in officina per la revisione senza partecipare alla falsificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come rilievo assorbente: ha rilevato che per errore della cancelleria il decreto di citazione in appello non era stato allegato alla comunicazione PEC, configurando una comunicazione incompleta equiparabile a un'omessa notifica ed una nullità d'ordine generale che ha inficiato lo svolgimento del giudizio. Il vizio non si è sanato perché il ricorrente e il difensore non hanno partecipato al processo di appello. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Corte non è entrata nel merito delle questioni di giurisdizione e di applicazione dell'art. 131-bis, essendo il motivo processuale decisivo.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata/ incompleta comunicazione del decreto di citazione in appello è valutata alla stregua di una violazione delle formalità previste per la vocatio in ius, configurando nullità che può inficiare il giudizio.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di forma della sentenza e alle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che il vizio di notifica abbia determinato una nullità rilevante ai sensi della giurisprudenza richiamata.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità formali; la Corte ha ritenuto sussistente una nullità d'ordine generale derivante dalla incompleta comunicazione della citazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi riportati nel ricorso; la Corte ha ritenuto ammissibili i motivi processuali dedotti nei limiti procedurali previsti.

  • art. 7 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di giurisdizione italiana perché la falsificazione sarebbe avvenuta nel Regno Unito; la Corte di Cassazione non ha deciso il punto nel merito, avendo annullato per vizio processuale assorbente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato come norma mitigatrice per la riduzione della pena; la Corte non ha esaminato l'eventuale applicazione per effetto dell'annullamento per nullità processuale.

  • artt. 477 e 472 cod. pen.

    Articoli che definiscono i reati contestati (falsificazione di documenti e loro uso); la condanna era stata pronunciata in primo grado e confermata in appello, ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizi processuali senza entrare nel merito della responsabilità.

Massime di principio

  • La corretta notifica/citazione per il giudizio di appello è essenziale: una comunicazione PEC incompleta (es. senza allegare il decreto di citazione) può essere equiparata a omissione e determinare nullità d'ordine generale con annullamento della sentenza.
  • Il diritto dell'imputato a conoscere tutti gli elementi della vocatio in ius (data, ora, luogo, giudice) è fondamentale: errori o omissioni su questi elementi possono inficiare la validità del processo.
  • Le nullità processuali possono essere 'assorbenti': se ricorre una nullità che incide sullo svolgimento del giudizio, il giudice di legittimità può annullare senza esaminare le questioni di merito (es. giurisdizione o circostanze di responsabilità).
  • Quando il fatto criminoso è riferito a condotte avvenute all'estero, la giurisdizione italiana deve essere adeguatamente valutata e motivata; però tale questione può rimanere aperta se un vizio processuale primario determina l'annullamento.
  • La richiesta di applicazione di benefici o attenuanti (es. art. 131-bis) richiede che il giudice di merito si sia pronunciato con motivazione: se il procedimento viene annullato per vizi formali, l'applicazione di tali istituti dovrà essere riesaminata nel nuovo giudizio.

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