Cassazione Penale, Sentenza n. 46491/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per i reati indicati negli artt. 477 e 472 c.p., articolando tre motivi: (1) nullità per violazione delle norme processuali (art. 178 lett. c), 429 e 601 c.p.p.) in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato allegato alla comunicazione PEC, impedendo la partecipazione al processo; (2) mancanza di giurisdizione del giudice italiano ex art. 7 c.p. e mancanza di prova del suo concorso nel reato, atteso che la falsificazione sarebbe stata commessa totalmente nel Regno Unito; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza del concorso nel reato, poiché il ricorrente si sarebbe limitato a portare l'auto in officina per la revisione senza partecipare alla falsificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come rilievo assorbente: ha rilevato che per errore della cancelleria il decreto di citazione in appello non era stato allegato alla comunicazione PEC, configurando una comunicazione incompleta equiparabile a un'omessa notifica ed una nullità d'ordine generale che ha inficiato lo svolgimento del giudizio. Il vizio non si è sanato perché il ricorrente e il difensore non hanno partecipato al processo di appello. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Corte non è entrata nel merito delle questioni di giurisdizione e di applicazione dell'art. 131-bis, essendo il motivo processuale decisivo.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata/ incompleta comunicazione del decreto di citazione in appello è valutata alla stregua di una violazione delle formalità previste per la vocatio in ius, configurando nullità che può inficiare il giudizio.
art. 429 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi di forma della sentenza e alle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che il vizio di notifica abbia determinato una nullità rilevante ai sensi della giurisprudenza richiamata.
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità formali; la Corte ha ritenuto sussistente una nullità d'ordine generale derivante dalla incompleta comunicazione della citazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi riportati nel ricorso; la Corte ha ritenuto ammissibili i motivi processuali dedotti nei limiti procedurali previsti.
art. 7 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di giurisdizione italiana perché la falsificazione sarebbe avvenuta nel Regno Unito; la Corte di Cassazione non ha deciso il punto nel merito, avendo annullato per vizio processuale assorbente.
art. 131-bis cod. pen.
Invocato come norma mitigatrice per la riduzione della pena; la Corte non ha esaminato l'eventuale applicazione per effetto dell'annullamento per nullità processuale.
artt. 477 e 472 cod. pen.
Articoli che definiscono i reati contestati (falsificazione di documenti e loro uso); la condanna era stata pronunciata in primo grado e confermata in appello, ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizi processuali senza entrare nel merito della responsabilità.
Massime di principio
- La corretta notifica/citazione per il giudizio di appello è essenziale: una comunicazione PEC incompleta (es. senza allegare il decreto di citazione) può essere equiparata a omissione e determinare nullità d'ordine generale con annullamento della sentenza.
- Il diritto dell'imputato a conoscere tutti gli elementi della vocatio in ius (data, ora, luogo, giudice) è fondamentale: errori o omissioni su questi elementi possono inficiare la validità del processo.
- Le nullità processuali possono essere 'assorbenti': se ricorre una nullità che incide sullo svolgimento del giudizio, il giudice di legittimità può annullare senza esaminare le questioni di merito (es. giurisdizione o circostanze di responsabilità).
- Quando il fatto criminoso è riferito a condotte avvenute all'estero, la giurisdizione italiana deve essere adeguatamente valutata e motivata; però tale questione può rimanere aperta se un vizio processuale primario determina l'annullamento.
- La richiesta di applicazione di benefici o attenuanti (es. art. 131-bis) richiede che il giudice di merito si sia pronunciato con motivazione: se il procedimento viene annullato per vizi formali, l'applicazione di tali istituti dovrà essere riesaminata nel nuovo giudizio.
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