Cassazione Penale, Sentenza n. 46492/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Sasso impugnava la sentenza di condanna per il reato di violenza privata nei confronti della parte civile Daniele Cacciafava. Denunciava (1) errata qualificazione giuridica della condotta: le cancellate erano sulla sua proprietà e la rimozione richiedeva la sua collaborazione, per cui la condotta sarebbe stata più correttamente ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non a violenza privata; contestava inoltre l'esclusione del delitto ex art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita), sostenendo che anche il mero uso indebito della cosa poteva integrare tale fattispecie; (2) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 521 cod. proc. pen., poiché la diversa qualificazione era stata operata nel corso della discussione e la difesa non avrebbe potuto adeguare l'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la parte civile, Daniele Cacciafava, ha presentato verbale di remissione della querela accettato dall'imputato in data 2 ottobre 2023. Considerato che il delitto di violenza privata, se non aggravato come nel caso in esame, è procedibile a querela di parte, la remissione ha estinto il reato. Sulla base di precedenti di legittimità (Sez. U., n. 24246/2004) la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riesame della Corte di legittimità: il ricorso è stato esaminato entro i limiti indicati da questa norma
art. 646 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come possibile ricaduta della condotta nella fattispecie di appropriazione indebita; la Corte non dà luogo a una valutazione di merito definitiva su questo punto, avendo dichiarato l'estinzione del reato per remissione
art. 521 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per denunciare una presunta nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto prevalente la remissione di querela e non ha disposto l'annullamento per nullità formale
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla violazione del diritto di difesa per la diversa qualificazione giuridica emersa in discussione; la Corte ha ritenuto comunque superata la questione dalla remissione della querela
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio secondo cui l'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo
principio procedibilità a querela di parte (violenza privata)
La Corte ricorda che il delitto di violenza privata, se non aggravato, è procedibile a querela della persona offesa; perciò la remissione valida della querela estingue il reato
Massime di principio
- La remissione della querela, validamente dichiarata e accettata, estingue il reato procedibile a querela anche in sede di Cassazione e prevale su questioni processuali di ammissibilità o su contestazioni di qualificazione giuridica, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
- La diversa qualificazione giuridica della condotta (es. violenza privata vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) va valutata in base agli elementi di fatto: possesso/diritto di proprietà, modalità dell'intervento, preclusione della libertà altrui e volontà di privare materialmente l'altrui disponibilità della cosa
- L'asserita configurabilità dell'appropriazione indebita richiede accertamento dell'elemento soggettivo (intenzione di appropriarsi), e non ogni mero uso indebito integra automaticamente il delitto ex art. 646 c.p.
- Le censure processuali dirette a nullità per violazione del diritto di difesa devono essere valutate insieme all'esistenza di cause estintive del reato; l'esito favorevole per il ricorrente tramite estinzione per remissione può rendere irrilevanti tali censure
- Se la fattispecie è aggravata (circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio), la remissione della querela non estingue il reato; occorre verificare sempre la natura procedibile del reato prima di dare efficacia estintiva alla remissione
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