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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46490/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del Tribunale di Catania che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia a seguito dell'invio al presunto offeso di un messaggio telefonico contenente la frase: "La pagherai per quello che hai fatto. Tutto pagherai". L'imputato deduce due motivi: 1) mancata acquisizione di prova decisiva (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.); 2) erronea configurazione del reato di minaccia, sostenendo che la frase era generica, inserita in un contesto che ne annulla la carica intimidatoria e che la persona offesa, nell'immediatezza, aveva negato l'intimidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel suo complesso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace non sono proponibili i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza impugnata è carente nella motivazione perché non ha contestualizzato la frase incriminata né valutato i rapporti tra le parti e la situazione concreta, elementi essenziali per accertare la carica intimidatoria ai fini dell'art. 612 c.p. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha altresì rinviato la decisione sulle spese del presente grado al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle sue lettere relative ai motivi di cassazione; la Corte ha rilevato la disciplina della ammissibilità dei motivi (comma 1) e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata acquisizione di prova decisiva in virtù del comma 2-bis che esclude taluni motivi nelle sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace. Inoltre la Corte ha fatto riferimento alle lettere b) e c) per censurare la motivazione e l'erronea applicazione della norma penale.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis

    Norma applicata per confermare il divieto di dedurre in cassazione, in determinati giudizi d'appello (quelli relativi a reati di competenza del giudice di pace), alcuni motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; ciò ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma penale che incrimina la minaccia; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la minaccia è reato di pericolo e richiede la valutazione della idoneità intimidatoria del fatto nel contesto concreto, considerando rapporti tra le parti e la situazione contingente per rilevare l'ingiustizia del male prospettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente applicato tale criterio interpretativo.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del reato di minaccia non basta la mera trasposizione di una frase isolata: è necessario valutare il contesto, i rapporti tra le parti e la situazione concreta per accertare la carica intimidatoria e l'ingiustizia del male prospettato.
  • Quando la minaccia è espressa in termini generici o indeterminati (es. "La pagherai per quello che hai fatto"), l'elemento contestuale (tempo, modo, riferimenti concreti, precedenti tra le parti) è decisivo per stabilire se la condotta fosse idonea ad intimorire.
  • Se il giudice di merito non espone una motivazione adeguata e non contestualizza l'espressione ritenuta minacciosa, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione e per errata interpretazione della fattispecie penale.
  • Nei giudizi d'appello relativi a reati di competenza del giudice di pace, alcuni motivi di cassazione (ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e)) possono essere inammissibili in base a specifiche previsioni (art. 606, comma 2-bis e art. 39-bis d.lgs. 274/2000), perciò il ricorso va calibrato tenendo conto di tali limiti.
  • In situazioni simili alla presente, difesa e accusa devono documentare e argomentare con attenzione gli elementi extralinguistici (modalità dell'invio, antecedenti tra le parti, dichiarazioni immediate della persona offesa, eventuali prove accessorie) poiché questi determinano l'esito della valutazione sull'idoneità intimidatoria.
  • La persona offesa che neghi di essersi sentita intimidita nell'immediatezza dei fatti rappresenta un elemento probatorio rilevante da valutare nel complesso, ma non necessariamente decisivo: conta la percezione oggettiva e l'idoneità del comportamento a creare timore.

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