Cassazione Penale, Ordinanza n. 22383/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non esaminabili le doglianze perché attinenti a motivi rinunciati nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. e a questioni sulla determinazione della pena non convertite in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a tre capi di imputazione: detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ulteriore fatto in materia di stupefacenti. Con il primo e il secondo motivo contestava la mancata derubricazione del capo relativo all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5; con il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte rileva però che, nel procedimento di concordato sulla pena, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi proposti e aveva concordato il trattamento sanzionatorio; perciò le censure investivano motivi già rinunciati e profili di pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato sulla pena è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o censure sulla pena non connotate da illegalità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
È il titolo di reato oggetto di uno dei capi d'imputazione; il ricorso ne chiedeva la derubricazione alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.
art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Altro capo di imputazione in materia di stupefacenti richiamato nella sentenza.
Reato contestato in uno dei capi di imputazione richiamati nella decisione.
La Corte richiama l'inammissibilità delle doglianze che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel contesto del concordato sulla pena, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi che incidono sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla conformità della decisione all'accordo raggiunto.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato in sede di concordato.
- Non possono essere dedotti, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., vizi relativi alla mancata concessione di attenuanti o alla quantificazione della pena quando la sanzione resti entro i limiti legali e non presenti profili di illegalità.
- La mancata invocazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente scrutinabile in cassazione se la doglianza si risolve nella contestazione di scelte già coperte dal concordato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →