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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22383/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non esaminabili le doglianze perché attinenti a motivi rinunciati nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. e a questioni sulla determinazione della pena non convertite in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a tre capi di imputazione: detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ulteriore fatto in materia di stupefacenti. Con il primo e il secondo motivo contestava la mancata derubricazione del capo relativo all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5; con il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte rileva però che, nel procedimento di concordato sulla pena, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi proposti e aveva concordato il trattamento sanzionatorio; perciò le censure investivano motivi già rinunciati e profili di pena non trasfusi in illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato sulla pena è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o censure sulla pena non connotate da illegalità.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    È il titolo di reato oggetto di uno dei capi d'imputazione; il ricorso ne chiedeva la derubricazione alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Altro capo di imputazione in materia di stupefacenti richiamato nella sentenza.

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato in uno dei capi di imputazione richiamati nella decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama l'inammissibilità delle doglianze che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel contesto del concordato sulla pena, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi che incidono sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla conformità della decisione all'accordo raggiunto.
  • Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato in sede di concordato.
  • Non possono essere dedotti, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., vizi relativi alla mancata concessione di attenuanti o alla quantificazione della pena quando la sanzione resti entro i limiti legali e non presenti profili di illegalità.
  • La mancata invocazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente scrutinabile in cassazione se la doglianza si risolve nella contestazione di scelte già coperte dal concordato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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