Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'assise d'appello di Lecce che confermava la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Gabriele Manca. Le censure principali riguardano: la decisione di consentire la partecipazione a distanza dell'imputato (art. 146-bis disp. att. c.p.p.), il diniego di rinnovazione istruttoria e di acquisizione di atti/testimonianze, la valutazione di attendibilità dei testi e dei collaboratori di giustizia (Saponaro, Verardi, Manna, Romano), la utilizzabilità della lettera anonima e della testimonianza di Pino Martina, l'assenza di riscontri esterni individualizzanti, la qualificazione delle aggravanti (premeditazione; motivi futili e abietti) e la mancata applicazione di circostanze attenuanti (provocazione). Alcune difese hanno altresì dedotto presunta illegittimità costituzionale dell'art. 146-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in gran parte infondati o inammissibili i profili processuali (compresa la censura sulla partecipazione a distanza e l'attacco di incostituzionalita di art. 146-bis) e ha confermato la non esclusione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da collaboratori rese oltre il termine dei 180 giorni. Tuttavia la Suprema Corte ha rilevato vizi di motivazione nella valutazione della prova di merito: in particolare la motivazione della Corte d'appello è risultata carente e illogica nella ponderazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e nel rapporto tra la paternità della lettera anonima e la valenza probatoria attribuita al suo contenuto (con riguardo alla testimonianza di Pino Martina). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Taranto per nuovo giudizio, con istruzioni di esprimere valutazioni adeguate e motivate sulla credibilità dei dichiaranti e sui riscontri esterni individualizzanti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge
art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen.
prevede la partecipazione a distanza dell'imputato per determinate fattispecie; la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma e corretta la sua applicazione purché sia garantita la piena interazione e la tutela del diritto di difesa
art. 16-quater d.l. n.8/1991 (conv. L.82/1991)
art. 16-quater, decreto-legge 15/01/1991, n.8, convertito con legge 15/03/1991, n.82
introduce il termine di 180 giorni per la verbalizzazione delle dichiarazioni del collaboratore; la Cassazione conferma che la sanzione di inutilizzabilità riguarda l'atto redatto fuori dal termine e fuori dal contraddittorio, non automaticamente il contenuto se le dichiarazioni sono rese nel dibattimento
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
disciplina la valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità e richiede che il giudice valuti credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva e riscontri esterni; la Cassazione richiama i criteri applicativi
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la decisione sulla rinnovazione spetta al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione se la motivazione è carente
circostanza aggravante dei motivi futili e abietti; contestata in sede di ricorso ma le questioni sulle circostanze del reato sono state ritenute in massima parte assorbite dalla Cassazione
attenuante della provocazione: dedotta dalla difesa ma non ritenuta dal merito; la questione è stata assorbita nella decisione della Cassazione
Massime di principio
- La partecipazione a distanza dell'imputato, prevista da art. 146-bis disp. att. c.p.p., non viola automaticamente il diritto di difesa se è garantita piena interazione audiovisiva; eventuali eccezioni richiedono motivazioni concrete e specifiche.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre il termine delle 180 giornate non sono automaticamente inutilizzabili se rese in dibattimento: il giudice deve valutare credibilità e riscontri nel contraddittorio.
- In presenza di dichiarazioni de relato o di collaboratori la Corte di merito deve esprimere una motivazione dettagliata e coerente sulle tre dimensioni richieste: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità oggettiva del contenuto e riscontri esterni individualizzanti; difetti logici in tale valutazione possono determinare annullamento e rinvio.
- Una lettera originariamente anonima può essere utilizzata nel processo se il giudice, con motivazione logica e supportata da elementi tecnici o investigativi, attribuisce la paternità a un autore identificabile; tuttavia il suo contenuto non può supplire senza riscontri alla prova della dinamica del reato.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello sono di competenza del giudice del merito e saranno sindacabili in Cassazione solo per carenza o incongruenza della motivazione che giustifichi il diniego.
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