Cassazione Penale, Sentenza n. 34603/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Maurizio Pizzo per reati connessi alla droga: capo B4 (acquisto, detenzione e vendita in concorso di 2,246 Kg di cocaina, 27/02/2018) e capo A (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, periodo settembre 2017-luglio 2019, aggravata dalla transnazionalità). La difesa ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato associativo; 2) errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. rispetto al reato associativo; 3) inosservanza della normativa sulla competenza territoriale. Successivamente, i difensori hanno depositato atto di rinuncia al ricorso (15/06/2022). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte precisa che la rinuncia non è stata giustificata con causa non imputabile al ricorrente: quindi non si applica il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria (ricorda la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite).
Norme richiamate
Richiamata come norma ai fini della pronuncia dell'ordinanza di conferma della misura cautelare (procedura prevista per la conferma delle misure cautelari)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa ai delitti connessi agli stupefacenti: applicata per il capo B4 (acquisto, detenzione e vendita di cocaina)
art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante prevista per i reati in materia di stupefacenti: nella fattispecie la circostanza aggravante è stata espressamente esclusa con riferimento al capo B4
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: invocata per il capo A e per la valutazione della sussistenza del reato associativo
Circostanza aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso o ad altre più gravi modalità associative: la difesa contestava l'applicazione o la relativa ricostruzione fattuale, deducendo errata applicazione
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso in seguito alla rinuncia depositata dai difensori
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione chiamata in giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; salvo che la rinuncia sia determinata da causa non imputabile al ricorrente, il giudice può condannare il rinunciante alle spese e imporre la sanzione in favore della cassa delle ammende.
- Se la rinuncia è motivata da un fatto sopravvenuto non imputabile al ricorrente (es. perdita di interesse per causa estranea), il principio consolidato esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria: è quindi consigliabile motivare la rinuncia quando esista una causa oggettiva di mancanza di interesse.
- Nel ricorso avverso misure cautelari, i motivi tipici attengono alla sussistenza dei presupposti cautelari (fumus commissi delicti e periculum libertatis), alla qualificazione giuridica del fatto (esistenza del reato associativo) e all'eventuale applicazione di circostanze aggravanti: tali questioni richiedono una motivazione chiara e puntuale, altrimenti la corte potrà ritenere le censure infondate in sede di merito.
- La contestazione dell'applicazione di aggravanti (es. art. 61-bis, aggravazioni ex d.P.R. 309/1990) richiede che il ricorrente individui e contrasti le specifiche risultanze probatorie e i presupposti normativi che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti tali fattispecie aggravanti.
- Le questioni di competenza territoriale devono essere tempestivamente eccepite e adeguatamente motivate; in mancanza, il giudice può considerarle come già superate o non rilevanti ai fini della revoca o modifica della misura cautelare.
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