Cassazione Civile, Ordinanza n. 12754/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 20/9/1998 con cui un ente locale aveva concesso in uso gratuito per venticinque anni un’area alla società ricorrente, autorizzandola a realizzare a proprie spese impianti sportivi; una convenzione integrativa del 5/2/1999 prevedeva la risoluzione di diritto della concessione in caso di mancato pagamento anche di una rata semestrale del mutuo acceso per finanziare le opere, mutuo garantito dal Comune. A seguito dell’inadempimento della società e dell’escussione della garanzia, il Comune si è avvalso della clausola risolutiva espressa, intimando la restituzione dell’area e disponendo l’acquisizione delle opere al proprio patrimonio. La società, poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, ha chiesto di dichiarare l’inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. dell’atto comunale di avvalimento della clausola risolutiva espressa e la condanna del Comune al pagamento del valore del mancato utilizzo pluriennale delle opere o, in subordine, di una somma equitativa. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione/falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e 1456 c.c., sostenendo che la revocabilità fallimentare dipenderebbe dall’idoneità oggettiva dell’atto a ledere la par condicio creditorum, anche se l’atto non è compiuto dal debitore, e che l’atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa dovrebbe quindi rientrare negli atti a titolo oneroso revocabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la revocabilità fallimentare dell’atto del Comune. Ha affermato che l’avvalimento della clausola risolutiva espressa, quando proviene dal contraente non inadempiente e non dal debitore poi fallito, non integra un atto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 67 l.fall., perché manca qualsiasi partecipazione o cooperazione del fallito e l’effetto risolutivo è soltanto subito dal debitore in posizione di soggezione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
la revocatoria fallimentare presuppone, nella lettura accolta dalla Corte, un atto a titolo oneroso connotato da partecipazione o cooperazione del debitore poi fallito; non basta la sola capacità dell’atto di arrecare pregiudizio alla massa se l’atto proviene dal terzo contraente e non dal fallito.
la clausola risolutiva espressa opera come rimedio di autotutela del contraente in bonis e la risoluzione che ne deriva, se attivata dal terzo, non è assimilabile a un atto dispositivo del debitore.
richiamato per evidenziare la coerenza sistematica con l’opponibilità al fallimento della risoluzione già promossa prima del fallimento.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’atto con cui il contraente non inadempiente si avvale di una clausola risolutiva espressa non è, di per sé, un atto a titolo oneroso revocabile ex art. 67 l.fall., quando il debitore poi fallito non vi abbia partecipato né cooperato.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, non è sufficiente la mera idoneità dell’atto a incidere negativamente sulla massa dei creditori: occorre che l’atto sia riconducibile, in termini dispositivi, al fallito.
- La nozione di atto revocabile ex art. 67 l.fall. va letta in senso restrittivo e riferita ad atti o negozi sostanziali del debitore, non a dichiarazioni unilaterali provenienti dal terzo contraente che il debitore subisce in posizione di soggezione.
- La risoluzione per mutuo consenso, perché implica una volontà negoziale del debitore, è cosa diversa dall’avvalimento unilaterale della clausola risolutiva espressa da parte del contraente non inadempiente e non può esservi automaticamente assimilata ai fini della revocatoria.
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