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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12754/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione del 20/9/1998 con cui un ente locale aveva concesso in uso gratuito per venticinque anni un’area alla società ricorrente, autorizzandola a realizzare a proprie spese impianti sportivi; una convenzione integrativa del 5/2/1999 prevedeva la risoluzione di diritto della concessione in caso di mancato pagamento anche di una rata semestrale del mutuo acceso per finanziare le opere, mutuo garantito dal Comune. A seguito dell’inadempimento della società e dell’escussione della garanzia, il Comune si è avvalso della clausola risolutiva espressa, intimando la restituzione dell’area e disponendo l’acquisizione delle opere al proprio patrimonio. La società, poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, ha chiesto di dichiarare l’inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. dell’atto comunale di avvalimento della clausola risolutiva espressa e la condanna del Comune al pagamento del valore del mancato utilizzo pluriennale delle opere o, in subordine, di una somma equitativa. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione/falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e 1456 c.c., sostenendo che la revocabilità fallimentare dipenderebbe dall’idoneità oggettiva dell’atto a ledere la par condicio creditorum, anche se l’atto non è compiuto dal debitore, e che l’atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa dovrebbe quindi rientrare negli atti a titolo oneroso revocabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la revocabilità fallimentare dell’atto del Comune. Ha affermato che l’avvalimento della clausola risolutiva espressa, quando proviene dal contraente non inadempiente e non dal debitore poi fallito, non integra un atto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 67 l.fall., perché manca qualsiasi partecipazione o cooperazione del fallito e l’effetto risolutivo è soltanto subito dal debitore in posizione di soggezione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    la revocatoria fallimentare presuppone, nella lettura accolta dalla Corte, un atto a titolo oneroso connotato da partecipazione o cooperazione del debitore poi fallito; non basta la sola capacità dell’atto di arrecare pregiudizio alla massa se l’atto proviene dal terzo contraente e non dal fallito.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa opera come rimedio di autotutela del contraente in bonis e la risoluzione che ne deriva, se attivata dal terzo, non è assimilabile a un atto dispositivo del debitore.

  • art. 72 l.fall.

    richiamato per evidenziare la coerenza sistematica con l’opponibilità al fallimento della risoluzione già promossa prima del fallimento.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’atto con cui il contraente non inadempiente si avvale di una clausola risolutiva espressa non è, di per sé, un atto a titolo oneroso revocabile ex art. 67 l.fall., quando il debitore poi fallito non vi abbia partecipato né cooperato.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, non è sufficiente la mera idoneità dell’atto a incidere negativamente sulla massa dei creditori: occorre che l’atto sia riconducibile, in termini dispositivi, al fallito.
  • La nozione di atto revocabile ex art. 67 l.fall. va letta in senso restrittivo e riferita ad atti o negozi sostanziali del debitore, non a dichiarazioni unilaterali provenienti dal terzo contraente che il debitore subisce in posizione di soggezione.
  • La risoluzione per mutuo consenso, perché implica una volontà negoziale del debitore, è cosa diversa dall’avvalimento unilaterale della clausola risolutiva espressa da parte del contraente non inadempiente e non può esservi automaticamente assimilata ai fini della revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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