Cassazione Penale, Sentenza n. 28294/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha rideterminato direttamente la pena, applicando la riduzione per il rito abbreviato sulla pena già individuata dal giudice di merito. La pena finale è stata fissata in cinque mesi e dieci giorni di reclusione. È stato quindi confermato l'esito di condanna, ma con correzione del solo trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo violazione di legge per mancata applicazione della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva determinato la pena nel minimo edittale di un anno di reclusione e aveva applicato solo una riduzione di un terzo ex art. 62-bis c.p., omettendo però la distinta diminuzione prevista per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
norma incriminatrice che ha fondato la condanna dell'imputato, senza ulteriori specificazioni sul contenuto fattuale della condotta nel testo della decisione
richiamato come base della riduzione di un terzo già applicata dal giudice di merito sulla pena base
prevede la riduzione di pena conseguente alla scelta del giudizio abbreviato; la sua omissione integra violazione di legge correggibile in cassazione
nel testo è indicato come disposizione in forza della quale il giudice di primo grado ha operato la riduzione di un terzo sulla pena-base
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
disposizione violata per mancata applicazione della diminuzione dovuta per il rito abbreviato
Sez. U. n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831-01
La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti
richiamata per affermare che l'annullamento senza rinvio è possibile quando la Corte può determinare direttamente la pena senza ulteriori accertamenti di merito
Massime di principio
- Quando il giudice di merito omette di applicare la riduzione di pena dovuta per la scelta del giudizio abbreviato, la sentenza è affetta da violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Se la correzione dell'errore riguarda soltanto il calcolo della pena e non richiede ulteriori valutazioni di fatto o di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
- La riduzione per il rito abbreviato opera autonomamente rispetto ad altre eventuali diminuzioni o attenuanti già applicate, sicché la pena deve essere calcolata applicando tutte le riduzioni dovute in sequenza corretta.
- In sede di legittimità, l'errore nella dosimetria della pena può essere emendato direttamente dalla Corte quando gli elementi necessari sono già interamente acquisiti e non occorrono nuovi accertamenti.
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