Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17894/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e avvocato)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato nominato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che il giudice avesse fondato la tardività solo sulle risultanze del registro informatico SICID, inidonee a provare la comunicazione effettiva; con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale considerato un'attestazione del direttore amministrativo della Procura secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, con conseguente erronea distribuzione dell'onere della prova sulla data di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: l'opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, poiché il decreto era stato emesso l'11 dicembre 2018 e l'opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, il termine era ormai spirato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, sia per la mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra causa di inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla comunicazione del decreto, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla effettiva comunicazione/conoscenza del provvedimento, ma la censura è stata respinta per inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170

    L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato segue il regime impugnatorio previsto da tale norma.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione del provvedimento, all'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 si applica il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in assenza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Il decreto di liquidazione emesso all'esito di tale procedimento, pur sommario, ha carattere di stabilità e definitività tale da rendere applicabili le regole generali sulle impugnazioni.
  • In cassazione è inammissibile il ricorso che non contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa conforme all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • È inammissibile il ricorso contro una decisione conforme alla giurisprudenza consolidata quando i motivi non offrano argomenti idonei a mutare l'orientamento della Corte.
  • Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero, non si applica il raddoppio del contributo unificato e non va pronunciata condanna alle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.