Cassazione Penale, Sentenza n. 26454/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Con sentenza di patteggiamento, il Tribunale aveva applicato a un imputato la pena di due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per detenzione illecita di stupefacenti, previa riqualificazione dell’originaria imputazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, disponendo anche la confisca della somma di denaro sequestrata in abitazione. L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava vizio di motivazione e mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con il secondo deduceva violazione di legge in ordine alla confisca del denaro, sostenendo che solo 70 euro potevano essere considerati profitto delle tre cessioni di cocaina contestate, mentre il resto della somma non aveva nesso eziologico con il reato di detenzione e, in parte, apparteneva a una coimputata assolta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha accolto solo parzialmente il secondo motivo: ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alla somma di euro 260 appartenente alla coimputata assolta; ha invece accolto la doglianza sulla parte eccedente i 70 euro, affermando che, per il reato di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è consentita solo se ricorrono i presupposti dell’art. 240-bis c.p. richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990, presupposti non accertati nel caso concreto. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica, limitatamente alla confisca della somma sequestrata eccedente 70 euro, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
indica il rito camerale con cui è stato trattato il ricorso
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso sentenza di patteggiamento oltre i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo la censura sull’art. 129 c.p.p.
il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale, persistere fino alla decisione e trarre dall’accoglimento un’utilità oggettiva
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, riqualificazione dell’originaria imputazione
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
la confisca del denaro è ammessa per le cessioni di stupefacenti, non per la mera detenzione, salvo ulteriori presupposti di legge
la confisca richiede il nesso tra il bene ablato e il profitto del reato per cui si procede
consente la confisca per sproporzione, applicabile anche in materia di stupefacenti per rinvio normativo, ma solo se ne ricorrono i presupposti
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
rinvia all’art. 240-bis c.p. per la confisca per sproporzione nei reati in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non rientra nei casi tassativi di impugnazione.
- Per proporre impugnazione su un capo relativo a sequestro o confisca, è necessario un interesse concreto e attuale, che deve essere specificamente allegato e deve tradursi in un’utilità oggettiva derivante dall’eventuale accoglimento.
- La confisca del denaro come profitto del reato richiede un nesso eziologico diretto e immediato con il reato per cui vi è condanna; non è legittima se il denaro non costituisce il profitto della fattispecie accertata ma, al più, di condotte diverse e non oggetto di contestazione o di condanna.
- In materia di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato per il reato di mera detenzione non può essere confiscato ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, salvo che ricorrano i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
- Quando il ricorso investe una somma di denaro in parte riferibile a un terzo assolta, la censura è inammissibile se il ricorrente non allega un pregiudizio concreto proprio o un’utilità giuridicamente apprezzabile dal dissequestro di quel bene.
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