Sentenza n. 10846/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell’interno ha rappresentato l’indisponibilità di posti nelle strutture dedicate e ha chiesto un termine per provvedere all’inserimento. Il giudice ha rilevato la mancata adozione, entro il termine di legge, di un provvedimento espresso sull’istanza, in violazione degli obblighi derivanti dalla disciplina dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, del dovere generale di conclusione del procedimento e dei principi di legalità e buon andamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’interno di adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente. Ha escluso che l’indisponibilità temporanea di posti possa giustificare l’inerzia o consentire la concessione di un ulteriore termine per l’inserimento: l’obbligo di assicurare l’accoglienza ha carattere immediato, mentre le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell’accoglienza e non sulla sua attivazione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, anche tramite funzionario delegato, con il compito di adottare il provvedimento espresso nei successivi trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente mancata esecuzione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Impone all’Amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il silenzio protratto oltre il termine di legge è stato ritenuto contrario ai principi di legalità dell’azione amministrativa e di buon andamento.
Disciplina gli obblighi dell’Amministrazione nella predisposizione e nell’erogazione delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; l’accoglienza deve essere disposta in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11, una volta verificati i requisiti di legge.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015
Individuano le strutture nelle quali deve essere disposta l’accoglienza del richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti previsti.
direttiva 2013/33/UE
Fondamento europeo dell’obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; tale obbligo ha carattere immediato.
art. 97 Cost.
Il dovere di buon andamento concorre a escludere che carenze organizzative possano legittimare l’inerzia amministrativa.
Massime di principio
- L’Amministrazione competente deve concludere con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge, il procedimento avviato dall’istanza di un richiedente protezione internazionale diretta a ottenere l’ammissione alle misure di accoglienza.
- L’obbligo di assicurare l’accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere compresso per mere ragioni organizzative o per l’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie.
- L’indisponibilità temporanea di posti non può giustificare il diniego o la mancata attivazione dell’accoglienza; l’inserimento in una lista di attesa è un atto interlocutorio e non adempie l’obbligo di provvedere.
- Le esigenze organizzative dell’Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete dell’accoglienza, ma non possono escluderne l’attivazione quando ricorrano i presupposti normativi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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