Cassazione Civile, Ordinanza n. 16956/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2014, 2015 e 2016 su immobili qualificati come impianti idrovori. Il Consorzio ha contestato gli avvisi davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sull’IMU e della normativa sui consorzi di bonifica, sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere l’imponibilità degli immobili ritenendoli destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse; con il secondo ha censurato l’omessa o errata decisione sull’eccezione di giudicato esterno. Il Consorzio ha resistito e, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello comunale per asserita genericità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva escluso l’IMU sugli immobili in uso al Consorzio. Ha ribadito che i beni demaniali affidati ai consorzi di bonifica per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali sono soggetti a imposizione, essendo il rapporto qualificabile come concessione ex lege a titolo gratuito e non mera detenzione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del Consorzio è stato rigettato perché la CTR aveva implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, decidendo nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata sul motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del Consorzio. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 8, d.lgs. 23/2011
richiamato dal Comune per sostenere l’erronea esclusione dell’imposta; la Corte non ne sviluppa autonomamente la portata, ma accoglie il ricorso sulla base del principio per cui i beni demaniali affidati ai consorzi sono imponibili
artt. 16, 18, 21, 54 e 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
la Corte valorizza in particolare l’art. 54 per ricondurre l’affidamento dei beni ai consorzi allo schema della concessione ex lege e l’art. 21 come indice del possesso qualificato e del regime dei contributi come oneri reali
richiamato in relazione alla censura sul giudicato esterno, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata quale norma processuale di formulazione dei motivi di ricorso per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamata dal ricorrente principale per la censura sul giudicato esterno
citato per la gestione camerale del procedimento di legittimità
invocato dal Consorzio nel ricorso incidentale; la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva deciso nel merito, rigettando implicitamente l’eccezione processuale
richiamato nel filone giurisprudenziale citato dalla Corte per affermare la soggezione a imposta dei beni demaniali affidati ai consorzi di bonifica
art. 18 della L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato come base della soggezione a imposta dei consorzi concessionari dei beni demaniali loro affidati
art. 2, comma 7, della L. 2 aprile 2001, n. 136
citato per escludere che l’eventuale mancata applicazione di tale disposizione valga a escludere l’imposizione in assenza di un diritto di usufrutto
art. 14 L.R. Emilia-Romagna n. 42/1984
oggetto della questione interpretativa sulla qualificazione dei consorzi; la Corte afferma che non esclude, ma conferma, la natura concessoria del rapporto con i beni demaniali
art. 21 R.D. n. 215/1933
menzionato per evidenziare che i contributi per la spesa delle opere pubbliche costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti
Massime di principio
- I beni demaniali affidati ai consorzi di bonifica per l’esercizio delle funzioni istituzionali di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica sono soggetti a imposizione patrimoniale locale, poiché il consorzio non è un mero detentore ma un possessore qualificato dal titolo.
- Il rapporto tra consorzio di bonifica e beni demaniali affidati ex lege va ricondotto allo schema della concessione a titolo gratuito; non è necessario un formale atto amministrativo concessorio quando il titolo discende direttamente dalla legge.
- La qualificazione normativa del consorzio come consegnatario o concessionario per la gestione e manutenzione delle opere di bonifica non esclude l’assoggettamento a imposta degli immobili affidati, ma è coerente con la natura concessoria del rapporto.
- L’eccezione di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, pur senza espressa menzione dell’eccezione processuale, decida la controversia nel merito in senso incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione stessa.
- È ammissibile il ricorso cumulativo per cassazione avverso più sentenze rese tra le stesse parti, nello stesso contesto, con identica motivazione e dispositivo, quando le cause dipendano dalla soluzione della medesima questione di diritto.
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