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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23777/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una articolata operazione negoziale relativa a un immobile sito in Monopoli. In origine le parti avevano concluso un preliminare di permuta; in seguito, con atti del 14 febbraio 2001, avevano stipulato una compravendita con riserva di proprietà e un preliminare di vendita di immobili da edificare, accompagnati da una dichiarazione integrativa che disciplinava tempi, condizioni, saldo e compensazione dei reciproci corrispettivi. Tra le parti erano poi sorti vari giudizi: uno per la cancellazione del patto di riservato dominio, uno per la risoluzione del preliminare e un altro con domande contrapposte di esecuzione in forma specifica, risarcimento danni e contestazione di inadempimenti progettuali ed esecutivi. La Corte d’appello aveva ritenuto che i negozi del 14 febbraio 2001 fossero tra loro collegati in funzione di una permuta di cosa presente con cosa futura, e aveva escluso sia la risoluzione richiesta dal ricorrente sia l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, due violazioni di legge: da un lato, la violazione degli artt. 115, 116, 1362, 1552 e 1555 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente riconosciuto un collegamento negoziale funzionale e che i singoli contratti andassero valutati autonomamente; dall’altro, la violazione dell’art. 1383 c.c., lamentando che la controparte avesse cum ulato indebitamente la domanda di esecuzione in forma specifica con la penale per inadempimento, sicché entrambe avrebbero dovuto essere respinte.

La decisione

La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul collegamento negoziale, affermando che la ricostruzione della volontà delle parti e della complessiva operazione economica era un accertamento di merito, sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che l’autonomia negoziale consente di raggiungere il risultato tipico della permuta anche mediante più atti collegati, uno dei quali in forma di compravendita. Quanto alla penale ex art. 1383 c.c., la Corte ha osservato che la domanda di penale non era stata più coltivata in appello, con conseguente rinuncia sostanziale e formazione del giudicato sul suo rigetto; ha quindi escluso ogni interesse del ricorrente a dolersi di tale profilo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    ricorso ex art.700 c.p.c.

    richiamato come strumento cautelare utilizzato in precedenza per la cancellazione del patto di riservato dominio.

  • art. 2932 c.c.

    è la base dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, ritenuta fondata nei giudizi di merito e non travolta in cassazione.

  • art. 1383 c.c.

    impone la scelta tra prestazione principale e penale per inadempimento, escludendo il cumulo; la Corte precisa che la scelta può avvenire anche nel corso del processo mediante rinuncia ad una delle domande.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento ove imposto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la sua violazione non può essere denunciata con una mera diversa lettura dei fatti e dei documenti.

  • art. 1552 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione della fattispecie come permuta; la Corte osserva che il richiamo allo schema legale non scalfisce l'accertamento di un'operazione negoziale complessa e collegata.

  • art. 1555 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1552 c.c. sulla permuta, senza incidere sulla tenuta della ricostruzione dei giudici di merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla risoluzione, quale disciplina della tutela per inadempimento in relazione al rapporto complessivo.

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell'inadempimento va apprezzata in relazione alla complessiva struttura negoziale e all'interesse concreto della controparte.

  • art. 1322 c.c.

    consente, nei limiti della meritevolezza degli interessi, di combinare negozi tipici e di modularne gli effetti per raggiungere un risultato economico unitario.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il rilievo della doppia conforme ai fini dei limiti al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    evocato per affermare che la ragionevole durata del processo giustifica la possibilità che la parte scelga nel corso del giudizio una sola domanda tra quelle incompatibili.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per distinguere la rinuncia agli atti del giudizio dalla rinuncia alla domanda, che non richiede accettazione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o una valutazione di una prova in contrasto con la regola legale di attribuzione del relativo valore; non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'accertamento della sussistenza di un collegamento negoziale funzionale tra più contratti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non apparente e non contraddittoria.
  • L'autonomia negoziale consente di realizzare un risultato economico unitario anche mediante la combinazione di più negozi tipici, purché l'operazione sia sorretta da interessi meritevoli e la volontà delle parti sia ricostruita in modo complessivo e non meramente formale.
  • Nell'ambito di una complessa operazione negoziale, la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione va valutata con riferimento all'intera struttura economico-giuridica del rapporto e non isolando singoli atti in modo avulso dal programma contrattuale unitario.
  • Il divieto di cumulo tra prestazione principale e penale per inadempimento non impedisce che la parte effettui nel corso del processo una scelta definitiva tra le domande, anche mediante rinuncia sostanziale a una di esse; in tal caso, l'azione residua può essere esaminata nel merito.
  • La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti, non richiede forme sacramentali né l'accettazione della controparte e comporta l'estinzione dell'azione rispetto alla pretesa rinunciata.
  • Il ricorrente per cassazione non ha interesse a censurare una statuizione relativa a una domanda alla quale la controparte abbia definitivamente rinunciato, se non risulta una sua soccombenza sostanziale su quel punto.

Come è indicizzato

MateriePermutaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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