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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1026/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di applicazione dell'art. 114 cod. pen. e di revoca/riduzione della pena (4 anni 2 mesi di reclusione e euro 21.000,00 di multa), sostenendo che, a seguito di giudizio di revisione, la sua responsabilità era stata ricondotta alla figura del concorso di persone (artt. 110 e 113 cod. pen.) e che il suo ruolo nella vicenda (sostanzialmente marginale e svolto dall'estero, senza partecipazione attiva alla compravendita di ketamina) giustificava il riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza ex art. 114 cod. pen. Chiede quindi la riduzione della pena per illegittimità della pena originaria sotto questo profilo; denuncia altresì vizio di motivazione rispetto all'art. 114.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha osservato che il riconoscimento, in sede di revisione, del concorso di persone non determina automaticamente la sussistenza dell'attenuante ex art. 114; tale circostanza doveva essere dedotta e motivata nei gradi di cognizione e, in ogni caso, la pena non diventa automaticamente 'illegale' per il solo diverso inquadramento del ruolo, salvo che la sanzione concreta sia di specie o di quantità estranea ai limiti edittali o sia basata su norma incostituzionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione che, pur tenuto conto dell'esito della revisione, ha valutato il ruolo dell'imputato come comunque dotato di efficacia causale non trascurabile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza attenuante della minima importanza non si applica automaticamente in esecuzione per il solo fatto che, in seguito ad altra pronuncia (giudizio di revisione), sia emerso un diverso ruolo; il suo riconoscimento richiede valutazione motivata e può essere dedotta nei normali gradi di impugnazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice per il delitto di natura stupefacente (contestato per ketamina); la pena irrogata è stata valutata alla luce dei limiti edittali previsti per tale fattispecie.

  • artt. 110 e 113 cod. pen.

    Richiamati come disciplina del concorso di persone; il mutato riconoscimento del concorso non implica di per sé automatica riduzione della pena ex art. 114.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio di revisione; l'esito della revisione può influire sulla valutazione delle circostanze ma non determina automaticamente effetti esecutivi sulla pena senza adeguata valutazione.

  • art. 127 e art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla impossibilità di chiedere la trattazione orale in camera di consiglio per questo ricorso e alle forme di discussione: la richiesta del difensore è stata rigettata perché la legge non prevede tale trattazione per questo tipo di ricorso.

  • art. 3, art. 25 (comma 2), art. 27 Cost.

    Principi costituzionali richiamati dal ricorrente (uguaglianza, legalità della pena, proporzione della pena) ; la Corte osserva che tali principi non impongono la riduzione automatica della pena in esecuzione se la sanzione resta nei limiti edittali e non è di specie diversa da quella prevista.

  • Sentenze di orientamento della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 38809/2022, Sez. U. n. 40986/2018, Sez. U. n. 33040/2015, Sez. 1 n. 38712/2013, ecc.)

    Giurisprudenza consolidata cui la Corte si uniforma: la pena è 'illegale' solo se di specie diversa o eccedente i limiti edittali o se fondata su norma dichiarata incostituzionale; errori di calcolo o errata valutazione delle circostanze vanno fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alla disciplina delle condizioni per esenzione o riduzione di somme a favore della Cassa delle ammende; nel caso non ricorrevano condizioni per esenzione.

Massime di principio

  • La ricostruzione in sede di revisione che qualifica la partecipazione come concorso non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante della minima importanza: questa va espressamente richiesta e valutata e, se non proposta nei gradi di cognizione, difficilmente potrà essere rimossa in sede esecutiva.
  • La pena è 'illegale' in senso rilevante in sede di esecuzione solo se è di specie diversa da quella prevista dalla legge o eccede i limiti edittali o è basata su norma incostituzionale; errori di commisurazione o valutazione delle circostanze devono essere impugnati con gli ordinari mezzi.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta il ruolo e l'efficacia causale dell'imputato alla luce di quanto emerso nei giudizi successivi, ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per riformare discrezionalmente la determinazione della pena salvo i casi di illegittimità assoluta.
  • Chi propone la riduzione per minima importanza deve motivare perché tale circostanza non sia stata dedotta o apprezzata nei precedenti gradi; la mancata deduzione può costituire ostacolo all'accoglimento in sede esecutiva.
  • Se si ritiene che la pena sia stata determinata in violazione di legge (calcolo errato, mancato riconoscimento di attenuanti, errata qualificazione di recidiva, ecc.), la via ordinaria di impugnazione è quella corretta; la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità solo in casi di palese contrarietà all'assetto normativo (specie/quantità o incostituzionalità).
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se del caso, al versamento di somme alla Cassa delle ammende; bisogna valutare anche gli oneri economici della impugnazione preventiva.

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