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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 990/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo A) consistente, in particolare, nella detenzione di un coltello trovato in suo possesso. Il ricorrente contestava la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "arma propria" sostenendo che si trattava di un coltellino da innesto, senza punta, quindi non riconducibile alle armi proprie ma a strumento atto ad offendere o arma impropria. Inoltre impugnava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla qualificazione dell'arma: ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale che, da un lato, aveva qualificato lo stesso oggetto arma impropria per escludere un capo e, dall'altro, lo aveva considerato arma propria. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art.75 d.lgs. n.159/2011) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria perché compia un nuovo esame di merito sulla specifica caratteristica del coltello (presenza o meno di punta e verifiche tecniche necessarie) e sulla conseguente qualificazione giuridica. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo (tenuità). Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso nelle parti non oggetto di annullamento. Il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo A).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 (art.75, comma 2)

    La nozione di "arma" ai fini del divieto imposto alla sorveglianza speciale va intesa in senso restrittivo e limitata alle armi proprie. Non rientrano nella nozione strumenti atto ad offendere o armi improprie salvo che abbiano le caratteristiche delle armi proprie.

  • legge 18 aprile 1975 n.110 (art.4)

    Richiamata per la definizione e la disciplina delle armi; contribuisce alla distinzione tra armi proprie e armi improprie.

  • legge n.1423 del 1956 (art.5, terzo comma), ora art.8, comma 4 d.lgs. n.159/2011

    Stabilisce che il decreto della misura di prevenzione deve prescrivere al destinatario di "non detenere e non portare armi"; il divieto va però interpretato alla luce della giurisprudenza restrittiva sulla nozione di arma.

  • codice penale (art.585, secondo comma, n.1)

    Riferimento normativo per la nozione di "armi proprie" richiamata dalla giurisprudenza; serve da parametro per distinguere armi proprie da altri oggetti da punta o taglio.

  • codice penale (art.131-bis)

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede motivazione specifica e valutazione della personalità e delle circostanze attuali, e può essere assorbita se il giudice di legittimità rinvia la questione principale.

  • Principi costituzionali e sovranazionali (art.25 Cost., Carta dei diritti fondamentali UE art.49, Convenzione europea dei diritti dell'uomo art.7)

    Richiamati come principi che imporrebbero un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale e il rispetto del principio di legalità, impedendo estensioni interpretative che aggravino ingiustificatamente l'afflittività della misura.

Massime di principio

  • Per l'applicazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di detenere o portare armi la nozione di "arma" va interpretata in senso restrittivo: si richiede che l'oggetto abbia le caratteristiche di un'arma propria per rientrare nel divieto.
  • Un coltello o un coltellino non è automaticamente "arma propria": occorre una valutazione materiale (presenza di punta, conformazione della lama, doppio taglio, ecc.) che il giudice di merito deve documentare e motivare concretamente.
  • Se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria sulla qualificazione tecnica dell'oggetto sequestrato, la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per un nuovo esame di merito sulle caratteristiche materiali dell'oggetto.
  • La qualificazione dell'oggetto come arma può incidere sia sulla rilevanza della violazione della misura di prevenzione sia sull'entità della pena; pertanto è strategico per la difesa ottenere documentazione tecnica (fotografie, misurazioni, perizie) sullo strumento sequestrato.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis c.p.) richiede motivazione specifica basata sulla situazione attuale dell'imputato; se la decisione fondamentale (es. qualificazione dell'oggetto) viene rinviata, la questione della tenuità può rimanere assorbita o essere nuovamente esaminata nel merito.
  • In casi simili, conviene contestare tempestivamente la qualificazione tecnica dell'oggetto e richiedere, se necessario, perizia tecnica o acquisizione di elementi probatori aggiuntivi per dimostrare l'assenza di caratteristiche proprie di arma.

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