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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 985/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato contravvenzionale ex art. 256, comma 1, lett. A) D.lgs. 152/2006 per avere, unitamente ad altri, raccolto e trasportato 7.730 kg di tubi ferrosi (rottami) senza iscrizione all'Albo gestori ambientali. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) illegittima qualificazione del materiale come "rifiuto" e mancato accertamento della volontà del detentore di disfarsene; (2) pena illegale per l'indicazione in dispositivo della "multa" anziché dell'"ammenda" prevista dalla norma; (3) ingiustificato rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con censura dell'uso dei precedenti penali del ricorrente come ostativo; (4) estinzione per prescrizione, essendo il fatto commesso il 27/06/2018 e, secondo la censura, prescrittosi al quinto anniversario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato sulla qualificazione come rifiuto, trattandosi di questione di fatto rimessa al giudice di merito e suscettibile di prova anche tramite elementi non peritali (ispezioni, sequestri, fotografie, dichiarazioni); ha inoltre richiamato la giurisprudenza e il Regolamento UE n. 333/2011 per affermare che i rottami ferrosi possono essere qualificati rifiuti salvo che abbiano cessato tale qualifica tramite processo di recupero. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l'indicazione della "multa" anziché dell'"ammenda" è mero errore materiale, l'importo corrisponde a quanto sarebbe stato comminato come ammenda e non ha pregiudicato la prevedibilità della sanzione. Il terzo motivo è stato rigettato perché il Tribunale ha motivato (anche se con affermazioni ritenute eccessive dalla Suprema Corte) il diniego dell'istituto ex art. 131-bis, trovando elementi che dimostravano l'assenza dei presupposti per la particolare tenuità; la Corte ha ricordato che l'onere di allegazione sulla tenuità incombe sull'imputato e che l'esclusione può essere coerentemente desunta anche dal mancato riconoscimento delle attenuanti e dalla determinazione della pena al di sopra del minimo. Infine il quarto motivo (prescrizione) è stato respinto: pur essendo decorso il quinquennio, nel processo si sono verificati più periodi di sospensione (complessivi) e si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (art. 1, comma 11), per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; tenuto conto delle sospensioni complessive la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di cassazione. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. A)

    Norma incriminatrice contestata: punisce la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali senza l'iscrizione all'Albo gestori ambientali; oggetto della condanna di merito.

  • D.lgs. 152/2006, art. 183, lett. a)

    qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

    Fornisce la definizione normativa di "rifiuto"; la Corte la interpreta in senso oggettivo e ampio, escludendo valutazioni meramente soggettive del detentore.

  • D.lgs. 152/2006, art. 212

    Richiamato in relazione agli obblighi per la gestione dei rifiuti e all'iscrizione all'Albo; contesto normativo della responsabilità amministrativa/contravvenzionale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'onere di allegazione spetta all'imputato e che la valutazione è complessa, ancorata agli indici dell'art. 133, primo comma.

  • Codice penale, art. 133

    Indica i criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpevolezza) e serve come parametro per valutare la tenuità ex art. 131-bis; la Corte sottolinea che non sono rilevanti, ai fini dell'art. 131-bis, gli indici del secondo comma (capacità a delinquere).

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 11, lett. b)

    Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado... sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; ...

    Disposizione che ha introdotto cause additive di sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte ne applica gli effetti al calcolo della prescrizione del reato in esame.

  • Codice penale, nozione di prescrizione (richiamata: art. 157 / art. 159)

    Norme del codice penale sulla prescrizione e sulla sospensione del decorso della stessa; la Corte tiene conto delle sospensioni intervenute nel processo e delle norme integrative (legge 103/2017) per il computo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un materiale come "rifiuto" è questione di fatto affidata al giudice di merito e può essere fondata su elementi oggettivi non necessariamente peritali (ispezioni, sequestri, fotografie, dichiarazioni): la Cassazione non rivede liberamente tali accertamenti se motivati.
  • I rottami metallici di ferro possono rientrare nella nozione di rifiuto salvo che abbiano cessato tale qualifica in conformità al Regolamento UE n. 333/2011 (cessazione della qualifica dopo idoneo processo di recupero).
  • Errori formali nella indicazione della specie di pena pecuniaria (es. "multa" vs "ammenda"), quando l'importo corrisponde e non abbia arrecato pregiudizio alla prevedibilità della sanzione, sono generalmente sanabili e non costituiscono pena illegale nel senso delle Sezioni Unite.
  • L'onere di allegare e provare i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) grava sull'imputato; il giudice deve valutare la tenuità congiuntamente secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, e non può automaticamente escluderla con riferimento a elementi attinenti alla presunta "capacità a delinquere" (art. 133, secondo comma).
  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare tutte le cause di sospensione intervenute, comprese quelle introdotte dalla legge 103/2017 per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; le sospensioni possono differire la maturazione della prescrizione oltre il termine ordinario di cinque anni per le contravvenzioni.

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