Cassazione Penale, Sentenza n. 986/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa pronuncia sulla richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Si censura che il giudice non abbia valutato se la condotta fosse di particolare tenuità, considerando il ripristino dello stato dei luoghi, l'assenza di precedenti e il corretto comportamento processuale, violando gli artt. 546 c.p.p., 24 e 111 Cost., e il diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis qualificando il fatto come di "moderata gravità", il che implica il superamento della soglia di particolare tenuità. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ripristino dello stato dei luoghi non fosse frutto di una spontanea volontà risarcitoria ma di un adempimento alle prescrizioni dell'organo accertatore (art. 242 d.lgs. 152/2006), e pertanto non idoneo da solo a far ritenere il fatto di particolare tenuità. Confermata quindi la decisione di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006
art. 256, comma 1, lett. a)
Norma penale ambientale contestata per il trasporto e smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi; utilizzata per definire il reato oggetto del processo.
codice penale
Speciale causa di non punibilità per fatto di particolare tenuità; la Corte richiama il principio che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti grava sull'imputato e che la condotta post delictum può essere valutata ma non è di per sé sufficiente quando l'offesa, al momento del fatto, non era di particolare tenuità.
cod. proc. pen.
art. 546, comma 1, lett. e)
Norma procedurale richiamata nella censura sul vizio di motivazione; il ricorso ha invocato la mancata valutazione richiesta dal difensore.
Costituzione
Richiamato in relazione al diritto di difesa, che la difesa sosteneva violato dalla mancata motivazione sulla richiesta ex art. 131-bis.
Costituzione
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse implicitamente contenuta nella valutazione di "moderata gravità".
d.lgs. n. 152 del 2006
Norma che attribuisce potere all'organo accertatore di impartire prescrizioni di bonifica; la Corte ha ritenuto che il ripristino fosse adempimento di tali prescrizioni e non manifestazione spontanea di ravvedimento.
codice penale
Parametri per la valutazione dell'entità dell'offesa rilevante nel giudizio di particolare tenuità; richiamato come criterio di valutazione complessiva.
d.lgs. n. 150 del 2022
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) (modifica art. 131-bis)
Novella che ha ampliato la possibilità di considerare le condotte post delictum nella valutazione della particolare tenuità, pur ribadendo che tali condotte non sono determinanti se l'offesa non era di particolare tenuità al momento del fatto.
Massime di principio
- La qualificazione espressa dal giudice di merito come "moderata gravità" implica, di regola, l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis; non è necessario un'enunciazione testuale se la motivazione mostra chiaramente la valutazione.
- L'onere di allegare elementi specifici che dimostrino la particolare tenuità del fatto grava sull'imputato: occorre fornire dati concreti sul minor allarme sociale, limitata offensività e conseguenze ridotte.
- Le condotte poste in essere dopo il reato possono essere valutate nel giudizio sulla tenuità, ma non sono decisive se l'intervento è stato imposto da autorità o da obblighi di legge; soltanto la riparazione spontanea e autonoma ha maggiore peso mitigante.
- Per ottenere il beneficio dell'art. 131-bis è strategico documentare la spontaneità del comportamento ripristinatorio, l'effettiva assenza di danno durevole e ogni altra circostanza attenuante specifica.
- Una omissione formale del giudice rispetto alla menzione testuale del 131-bis non invalida automaticamente la decisione quando il complesso della motivazione consente di comprendere il percorso logico-giuridico e l'esclusione della tenuità.
- In fase difensiva è consigliabile formulare la richiesta ex art. 131-bis corredandola di elementi probatori chiari e puntuali (prove del ripristino spontaneo, assenza di reiterazione, documentazione tecnica sul danno ridotto) per superare la presunzione contraria.
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