Cassazione Penale, Sentenza n. 994/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia sostenendo violazione di legge perché l'imputato era stato dichiarato responsabile di due contravvenzioni del Codice della Strada (art.186, comma 2, lett.c) e art.187, comma 8) che prevedono entrambe la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Secondo il ricorrente il Tribunale ha applicato la sospensione solo con riferimento all'art.186, omettendo di determinare e applicare la sanzione accessoria anche per l'art.187; doveva invece operarsi il cumulo materiale delle sospensioni e non l'applicazione degli istituti del concorso formale o della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in relazione all'art.187, comma 8, C.d.S., e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per rideterminare e applicare la sospensione anche per quella fattispecie. Ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per le condanne già pronunciate.
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett.c) Codice della Strada
sospensione della patente da 1 a 2 anni; la durata si raddoppia se il veicolo appartiene a terzi
La sanzione accessoria minima per questa fattispecie, nel caso del veicolo di terzi, corrisponde a 2 anni e il Tribunale ha riferito la determinazione esclusivamente a questa norma
art.187, comma 8 Codice della Strada
sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni
Anche questa fattispecie comporta la sanzione accessoria della sospensione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale dovesse determinare e applicare la sospensione anche per questa violazione, cumulandola materialmente con l'altra
art.81 Codice Penale
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.81 c.p. (concorso formale/continuazione) alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, richiedendo invece il cumulo materiale
art.8 L. 24 novembre 1981, n. 689
La disposizione riguarda sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie applicate con sentenza penale; pertanto non è applicabile per limitare le sospensioni accessorie in materia di circolazione stradale
art.624 Codice di Procedura Penale
Norma invocata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità già pronunciata dal Tribunale
Massime di principio
- Se il giudice penale condanna per più violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente, le durate devono essere sommate (cumulo materiale) e non ridotte tramite art.81 c.p. o altre regole del diritto penale.
- Quando una delle norme prevede un aumento della durata (es. raddoppio se il veicolo appartiene a terzi), questo va calcolato e sommato alle sospensioni previste per le altre violazioni.
- La disciplina sulle sanzioni amministrative proprie (L. 689/1981) non si applica per ridurre le sanzioni amministrative accessorie che sono applicate dalla sentenza penale.
- Se il giudice omette di applicare una sanzione accessoria prevista per una delle condanne, la Cassazione può annullare limitatamente a quella omissione e rinviare per il solo esame della sanzione accessoria.
- La declaratoria di responsabilità già accertata può essere resa irrevocabile (art.624 c.p.p.); il rinvio riguarda esclusivamente la determinazione o l'applicazione delle sanzioni accessorie mancanti.
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