Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa su un compendio che il ricorrente assumeva non poter essere aggredito, perché oggetto di disposizioni testamentarie e, secondo la sua ricostruzione, riconducibile alla sfera proprietaria della coniuge del de cuius o, comunque, da lui acquistato per usucapione. In primo grado l'opposizione era stata qualificata come opposizione di terzo e rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi, due motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 116, 180, 184 e 590 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che la coniuge avesse acquistato l'immobile in comunione legale e che egli non fosse legittimato a disporre di beni appartenenti alla sfera giuridica altrui; contestava inoltre l'affermazione di mancata prova di un possesso utile, pacifico, continuo e pubblico del bene; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158, 1159, 1165, 2943 c.c. e 111 Cost., censurando il mancato riconoscimento dell'usucapione e sostenendo di aver provato il possesso ultraventennale, nonché contestando la misura del credito professionale posto a base dell'intervento esecutivo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché carenti di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e perché, nella sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e degli atti, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi non indicavano con sufficiente specificità il contenuto degli atti richiamati, né come tali atti fossero stati acquisiti e dedotti nei gradi di merito, e che le censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e delle circostanze fattuali, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro delle censure di nullità della sentenza e del procedimento, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non conformi ai requisiti di specificità e perché dirette a una rivalutazione del merito.
La Corte ha ribadito che il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la censura potesse tradursi in un nuovo giudizio di merito sulla prova.
Evocato dal ricorrente in tema di comunione legale dei coniugi e consenso del coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia o l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti su beni della comunione in assenza del consenso del coniuge.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché i motivi erano inammissibili.
Invocato per sostenere l'avvenuto acquisto per usucapione tramite possesso ultraventennale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato dal ricorrente in relazione all'acquisto a titolo originario/usucapione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato insieme alle norme sull'usucapione per sostenere l'efficacia del possesso utile; non esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione/usucapione; la Corte non è entrata nel merito della doglianza.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che si fondi su atti o documenti del processo deve indicarne specificamente il contenuto e il luogo/processo in cui sono stati prodotti o acquisiti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove, del possesso o delle circostanze fattuali sono inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Le censure che denunciano violazioni di norme sostanziali o processuali non superano il vaglio di ammissibilità se, nella sostanza, non individuano un vero errore di diritto ma contestano soltanto la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17557/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →