Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte; la commissione regionale aveva poi respinto l'appello dell'agente della riscossione con motivazione ritenuta dalle ricorrenti estremamente sintetica e incomprensibile. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR non aveva effettivamente esaminato i motivi di appello, relativi sia alla notifica delle cartelle sia al difetto di giurisdizione su pretese di natura diversa da quella tributaria. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 14 l. n. 890/1982. La resistente ha replicato anche richiamando le conseguenze della cosiddetta rottamazione-ter, ma tale profilo è stato ritenuto rinviato al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata per motivazione solo apparente e dunque per mancato raggiungimento del minimo costituzionale della motivazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello dell'agente della riscossione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-decisorio; la sua totale apparenza o incomprensibilità determina nullità.
Nel processo tributario la sentenza deve essere adeguatamente motivata; una motivazione apparente comporta nullità della decisione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutto il chiesto e non oltre; la dedotta mancata risposta ai motivi di appello è stata evocata come vizio della decisione.
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di notifica degli atti della riscossione; la censura è rimasta assorbita.
Norma richiamata nel secondo motivo in tema di notificazioni; la censura è rimasta assorbita.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Richiamata per affermare che la motivazione deve superare il minimo costituzionale; in mancanza, la sentenza è nulla.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando, pur formalmente esistente, presenti una motivazione solo apparente, incomprensibile o tale da non consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- Il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione impone che la decisione dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della soluzione adottata; la mera formula di stile non è sufficiente.
- Quando la cassazione accoglie il motivo relativo al difetto di motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della sentenza impugnata.
- Le questioni ulteriori dedotte dalle parti possono essere riesaminate dal giudice di rinvio, che procede a nuova decisione nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di cassazione.
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