Cassazione Civile, Ordinanza n. 24135/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il professionista ha proposto opposizione contro cartelle esattoriali emesse per gli anni 2008-2013 dalla cassa previdenziale dei geometri, per contributi minimi complessivamente pari a Euro 27.322. In cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 22 della legge n. 773 del 1982 e dell'art. 3, lett. b), del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che il contributo non fosse dovuto e che l'iscrizione d'ufficio fosse illegittima; (2) violazione dell'art. 2222 c.c., dello statuto della cassa e dell'art. 2697 c.c., assumendo di non aver esercitato in modo continuativo la professione di geometra nel periodo considerato; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere della prova dell'an e del quantum della pretesa contributiva sarebbe gravato integralmente sulla cassa; (4) esistenza di giudicato esterno e omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata considerazione di una precedente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno resa tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un precedente conforme secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto veste di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato sia la mancata presentazione dell'autocertificazione prevista dalla delibera della cassa per dimostrare l'assenza di attività, sia la riferibilità delle attività svolte dal ricorrente a competenze proprie del geometra. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la deduzione del giudicato esterno era generica e non rispettava gli oneri di specificazione e allegazione richiesti nel giudizio di cassazione; in particolare, il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della sentenza invocata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure sostanzialmente miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità e allegazione.
Norma invocata dal ricorrente per negare il presupposto dell'obbligo contributivo; la Corte non accoglie la tesi e conferma il criterio dell'iscrizione all'albo come sufficiente.
art. 3, lett. b), d.lgs. n. 509 del 1994
Richiamato dal ricorrente contro la pretesa contributiva; la Corte lo considera nel quadro della disciplina delle casse privatizzate e conferma la legittimità dell'obbligo contributivo minimo.
Invocato per sostenere l'assenza di esercizio professionale continuativo; la censura viene ritenuta inammissibile perché implicava una nuova valutazione del fatto.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte reputa che i motivi formulati celassero una richiesta di riesame del compendio fattuale.
Richiamato per invocare l'autorità del giudicato esterno; la Corte esclude la scrutinabilità del motivo per genericità e mancata specificazione del contenuto della decisione invocata.
La Corte lo richiama tra le norme che impongono specificità del ricorso per cassazione.
La Corte lo richiama per affermare l'onere di allegazione e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
È menzionato per la proposta definitoria depositata e comunicata alle parti nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
delibera consiliare n. 123 del 2005
È menzionata come fonte regolamentare che prevedeva l'autocertificazione e la dichiarazione di assenza di partita IVA per dimostrare l'assenza di attività professionale.
delibera n. 123 del 2009
La Corte la richiama nel ricostruire l'accertamento di fatto relativo alla mancata trasmissione dell'autocertificazione richiesta dalla cassa.
Massime di principio
- Nelle casse previdenziali privatizzate dei liberi professionisti, l'iscrizione all'albo può costituire presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, anche se l'esercizio della professione sia occasionale o non abbia prodotto reddito.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'esercizio di attività riconducibili alla professione, la censura formulata come violazione di legge è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- In cassazione, le doglianze fondate su giudicato esterno o omesso esame di un fatto decisivo devono rispettare rigorosi oneri di specificazione e allegazione; il ricorrente deve indicare e trascrivere il contenuto dell'atto o della sentenza invocata, senza demandare alla Corte una ricerca esterna agli atti del ricorso.
- L'onere di provare l'assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo può essere disciplinato dal regolamento della cassa; la mancata produzione della documentazione richiesta può legittimare l'accertamento della debenza dei contributi.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante la formulazione apparente di censure di diritto dirette in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di appello.
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