Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28079/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha riclassato un'unità immobiliare della contribuente, composta da mini-alloggi per complessivi 504 mq, attribuendole la categoria catastale D/4 in luogo della categoria B/1 proposta in via DOCFA, con conseguente aumento della rendita catastale da euro 1.952,00 a euro 6.552,00. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, rilevando che l'immobile, già civile abitazione, era stato radicalmente trasformato in nove mini-alloggi con sala pranzi e bagno per disabili, collocati all'interno della struttura ma autonomi e indipendenti, e che tali locali, non essendo stanze di degenza, erano potenzialmente destinabili ad attività lucrativa. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che la destinazione a struttura per anziani non consente di presumere lo scopo di lucro, che l'idoneità solo potenziale a produrre reddito sarebbe irrilevante e che la natura non lucrativa dell'ente, oltre alla modesta retta giornaliera, deponevano per l'inquadramento in B/1 e non D/4; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e per contraddittorietà, assumendo che i giudici di merito avessero deciso extra petita e senza adeguata giustificazione, trascurando che si trattava di ex unità abitative trasformate in ospizio per anziani e che una futura diversa trasformazione avrebbe comunque potuto mutarne la classificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, in tema di rendita catastale, prevale una valutazione oggettiva delle caratteristiche strutturali e tipologiche del bene, rilevando la sua destinazione funzionale e produttiva e la sua idoneità strutturale a remunerare i fattori produttivi, non il concreto uso contingente né la natura soggettiva del proprietario. Ha quindi reputato corretto il richiamo della CTR al fine di lucro in termini oggettivi. Sul secondo motivo ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata rendeva chiaramente percepibile l'iter logico seguito e che la doglianza mirava in realtà a sollecitare un inammissibile riesame del merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta nel primo motivo

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione con cui si denunciava la violazione delle norme catastali

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    norma richiamata dalla ricorrente come base della disciplina del classamento catastale

  • d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    norma richiamata dalla ricorrente come base della disciplina del classamento catastale

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    norma richiamata dalla ricorrente come base della disciplina del classamento catastale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o solo apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare la soglia minima di intellegibilità richiesta costituzionalmente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente integra nullità della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, la motivazione apparente determina nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano anzitutto le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale e produttiva, non il solo uso concreto che ne faccia in un certo momento il proprietario.
  • Quando la categoria catastale dipende anche dal fine di lucro, tale requisito va accertato in termini oggettivi, desumendolo dalla struttura e dalle potenzialità del bene, e non dalla mera qualità soggettiva del proprietario o dalla sua natura non lucrativa.
  • L'idoneità potenziale dell'immobile a produrre reddito non è di per sé irrilevante: può assumere rilievo come indice della destinazione produttiva, purché ancorata alle caratteristiche strutturali del bene.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e impedisce il controllo sul ragionamento del giudice; non basta invece lamentare una motivazione non condivisa o insufficiente nel senso previgente all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura di motivazione non può tradursi in una richiesta di riesame del merito, perché la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.