Cassazione Civile, Sentenza n. 3891/2020 del 17/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia traeva origine da una scrittura privata del 23 novembre 1986, ricognitiva della posizione debitoria di uno dei controricorrenti verso il ricorrente. Dopo che la sottoscrizione era stata disconosciuta e sottoposta a verificazione giudiziale, il ricorrente aveva proposto querela di falso, sostenendo che il documento, sia nella firma sia nel contenuto dattiloscritto, fosse stato alterato per ridurre l'entità del debito; aveva inoltre allegato la falsità di otto cambiali. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 giugno 2013, aveva dichiarato inammissibile la querela quanto alla firma e l'aveva rigettata quanto al contenuto; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10 novembre 2015, aveva respinto l'impugnazione. In Cassazione il ricorrente ha formulato due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 2702, 2727, 2729, 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 221, 112, 115 e 116 c.p.c., ha sostenuto che la querela riguardasse l'intero documento e non soltanto la firma, e che le prove testimoniali e la consulenza grafologica richieste fossero dirette a dimostrare la falsità del contenuto. Con il secondo, denunciando violazione degli artt. 2727, 2725 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ha lamentato l'omesso esame della sparizione delle cambiali, che reputava prova rilevante della falsità. Ha inoltre chiesto la riunione del ricorso con altri due ricorsi pendenti tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di riunione, perché non erano state indicate ragioni idonee a dimostrare benefici tali da compensare i ritardi conseguenti alla trattazione congiunta. Ha rigettato il primo motivo: la querela era inammissibile nella parte diretta a contestare la firma già verificata giudizialmente; era invece ammissibile ma infondata quanto al contenuto dattiloscritto, poiché le prove richieste miravano in realtà a rimettere in discussione la sottoscrizione e risultavano superflue rispetto alla contestazione del contenuto. Ha rigettato anche il secondo motivo: la sparizione delle cambiali era stata esaminata dalla Corte d'appello e ritenuta irrilevante; non ricorreva quindi un'omissione di esame di un fatto storico decisivo denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese, liquidate in euro 3.500, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
La gestione del processo deve evitare attività inutili e ritardi incompatibili con la ragionevole durata. La riunione di più giudizi in Cassazione richiede ragioni concrete che giustifichino i ritardi che ne possono derivare.
artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c.
Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza.
La richiesta di trattazione congiunta di più giudizi relativi alla stessa vicenda non è automaticamente accoglibile: chi la propone deve indicare benefici idonei a bilanciare i ritardi, con valutazione particolarmente rigorosa in Cassazione.
La prima (quella di inammissibilità della querela, nella parte in cui tendeva a rimettere in discussione l'autenticità della firma autografa ormai verificata giudizialmente), alla stregua del principio secondo cui, qualora nell'ambito di uno stesso processo “sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento” (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2007, n. 4728, Rv. 595227-01).
La querela di falso non può essere usata per contestare nuovamente una sottoscrizione già verificata giudizialmente; resta ammissibile quando è diretta a contestare la verità del contenuto del documento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel caso che occupa, per contro, il fatto della sparizione delle cambiali è stato – come detto – esaminato e ritenuto irrilevante.
Non ricorre il vizio di omesso esame di un fatto quando il giudice di merito ha esaminato la circostanza storica e l'ha ritenuta irrilevante; la valutazione di merito della sua rilevanza non è sindacabile in Cassazione nei termini prospettati.
Nel caso che occupa, per contro, il fatto della sparizione delle cambiali è stato – come detto – esaminato e ritenuto irrilevante.
La disposizione è richiamata nel delineare il fatto principale come fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo; nel caso concreto, la Corte ha escluso l'omesso esame perché la circostanza allegata era stata valutata, ancorché ritenuta irrilevante.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso sussistono, secondo l'accertamento espresso dalla Corte, i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nello stesso processo, la sottoscrizione di una scrittura privata è stata disconosciuta e successivamente verificata giudizialmente, la querela di falso è inammissibile se mira soltanto a neutralizzare l'accertamento di autenticità della firma; è invece ammissibile se contesta la verità del contenuto del documento.
- La contestazione della falsità del contenuto di una scrittura privata non giustifica prove che, per oggetto e finalità, mirino nuovamente a mettere in discussione la sottoscrizione già verificata; il giudice può reputarle superflue rispetto alla specifica falsità dedotta.
- Ai fini del vizio di omesso esame, occorre che sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non vi è omissione quando il giudice di merito ha esaminato il fatto e ne ha escluso la rilevanza.
- La trattazione congiunta in Cassazione di più giudizi relativi alla stessa vicenda richiede la specifica indicazione di benefici idonei a giustificare i ritardi processuali che la riunione può comportare.
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