Cassazione Civile, Sentenza n. 3896/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttrice)
La controversia
Nel dicembre 2004, nell’ambito della procedura espropriativa per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità, un consorzio stipulò con la nuda proprietaria e l’usufruttuaria di un terreno sul quale erano installati quattro distributori di carburante un atto di cessione volontaria. Le cedenti si impegnarono a garantire il consorzio, entro il limite di 1.400.000 euro ricevuti come indennizzo per la perdita della proprietà, per eventuali costi di bonifica. Dopo il rinvenimento di serbatoi non conosciuti e fortemente inquinanti, il consorzio eseguì la bonifica e chiese alle cedenti il rimborso di oltre 1.300.000 euro. Il Tribunale di Milano accolse la domanda per oltre 822.000 euro e condannò la società petrolifera, conduttrice del terreno, a rimborsare tale importo alle cedenti, le quali l’avevano chiamata in causa insieme alla società gestrice dell’impianto. La Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 aprile 2017, ridusse la somma dovuta al consorzio a oltre 780.000 euro, con interessi legali dal marzo 2007 al saldo, e condannò la società petrolifera a rimborsare alle cedenti l’importo riconosciuto. La società petrolifera ricorse per cassazione con sei motivi: (1) violazione delle norme sull’effetto devolutivo dell’appello, sostenendo che la Corte d’appello aveva riconosciuto al consorzio, senza appello incidentale, costi per noleggio, infissione ed estrazione delle palancole e costi extra di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, già non riconosciuti dal Tribunale; (2) violazione delle medesime norme e del giudicato, poiché sulle voci di spesa si sarebbe formato giudicato interno; (3) nullità per motivazione apparente sulle medesime voci; (4) nullità per mancata motivazione sulla decisione di non rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, nonostante un dedotto conflitto di interessi di un componente del collegio peritale; (5) violazione dell’art. 1227 c.c., assumendo che l’affidamento della bonifica a subappaltatori avesse fatto lievitare i costi e che il coinvolgimento della ricorrente avrebbe consentito un risparmio; (6) violazione delle norme sulle spese processuali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo: poiché il consorzio non aveva impugnato in via incidentale il mancato riconoscimento in primo grado delle specifiche voci relative alle palancole e ai costi extra di direzione lavori e sicurezza, non poteva ottenerne il riconoscimento in appello limitandosi a resistere all’impugnazione altrui. La riduzione complessiva dell’importo liquidato non consentiva di superare le preclusioni derivanti dall’effetto devolutivo dell’appello e dall’acquiescenza sulle statuizioni non impugnate. Il terzo motivo, relativo alla motivazione sulle stesse voci, e il sesto, sulle spese, sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’incompatibilità del consulente avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente nella sede processuale di merito ai sensi dell’art. 192 c.p.c.; inoltre, non era stata dedotta una sua influenza determinante sull’elaborato collegiale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava una censura di merito e non indicava un risparmio di spesa concreto ed effettivo; la bonifica di siti inquinati richiedeva l’impiego di operatori specializzati e il consorzio aveva agito secondo la normativa richiamata dalla sentenza. La decisione è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 329 e 342 c.p.c.
Il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
L’appellato non può ottenere in appello il riconoscimento di statuizioni di primo grado a lui sfavorevoli se non le ha specificamente impugnate in via incidentale: la delimitazione del devoluto e l’acquiescenza precludono il conseguimento di effetti non richiesti con l’impugnazione.
art. 346 c.p.c.
Il potere del giudice di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e, nel ricorso per cassazione, dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi.
Il potere del giudice di individuare la regola di diritto applicabile non permette di superare le preclusioni proprie dell’appello, comprese quelle relative alle domande o eccezioni non riproposte.
art. 192 c.p.c.
Il quarto motivo è inammissibile, dovendo l’incompatibilità di uno dei componenti del collegio peritale essere fatta valere immediatamente nell’apposita sede processuale di merito e nei termini di cui all’art. 192 c.p.c.
L’incompatibilità del consulente tecnico deve essere eccepita tempestivamente nella sede processuale di merito e nei termini previsti; non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
art. 1227, comma 1, c.c.
Il quinto motivo, relativo all’art. 1227 c.c., comma 1, ed al risparmio di spesa conseguibile da un coinvolgimento di Kupit S.p.a. nelle operazioni di bonifica è anch’esso di puro merito, in quanto non evidenzia un effettivo e concreto risparmio di spesa ed essendo necessario l’avvalinnento di appaltatori specializzati per la bonifica di siti inquinati.
La censura fondata sulla riduzione del danno non può limitarsi a ipotizzare un diverso svolgimento delle attività: deve indicare un risparmio effettivo e concreto; la necessità di ricorrere a operatori specializzati rileva nella valutazione delle modalità di esecuzione della bonifica.
D.Lgs. n. 22/1997
Il Cepav vi ha, inoltre provveduto, come adeguatamente evidenziato dalla motivazione della sentenza in scrutinio, alla stregua della normativa in materia e segnatamente del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. (Ministero Ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471.
La Corte richiama la normativa ambientale come quadro normativo secondo cui il consorzio aveva proceduto alla bonifica; non enuncia ulteriori criteri interpretativi specifici del decreto.
D.M. (Ministero Ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471
Il Cepav vi ha, inoltre provveduto, come adeguatamente evidenziato dalla motivazione della sentenza in scrutinio, alla stregua della normativa in materia e segnatamente del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. (Ministero Ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471.
La Corte richiama il decreto ministeriale quale parte della normativa ambientale applicata alle operazioni di bonifica, senza formulare una specifica regola interpretativa ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte dà atto che, in ragione dell’esito del ricorso, non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La norma è richiamata per determinare il parametro dell’ulteriore contributo unificato, del cui versamento la Corte esclude i presupposti nel caso concreto.
Massime di principio
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda ottenere in appello la riforma di una specifica statuizione sfavorevole deve impugnarla in via incidentale; la mera resistenza all’appello principale non è sufficiente, anche se il giudice d’appello ridetermina in diminuzione l’importo complessivo riconosciuto.
- L’individuazione della regola giuridica applicabile da parte del giudice d’appello resta soggetta alle preclusioni derivanti dalla delimitazione del devoluto e dall’acquiescenza sulle statuizioni non impugnate.
- L’incompatibilità di un componente del collegio peritale deve essere fatta valere tempestivamente nella sede di merito e nei termini processuali previsti; in sede di legittimità occorre inoltre prospettare adeguatamente l’incidenza determinante dell’incompatibilità sull’elaborato collegiale.
- Una censura diretta a ridurre il danno per mancata mitigazione deve indicare un risparmio di spesa effettivo e concreto; la sola ipotesi che il coinvolgimento della parte avrebbe contenuto i costi non basta.
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