Cassazione Civile, Sentenza n. 3878/2020 del 17/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto dalla società debitrice. In forza del decreto e del precetto, la creditrice aveva promosso un pignoramento presso terzi e il Comune di Montesilvano le aveva pagato Euro 15.442,19 il 27 febbraio 2002. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era rimasto pendente alla data del fallimento della debitrice, era stato interrotto e non era stato riassunto. La curatela aveva quindi agito per ottenere la restituzione della somma, sostenendo che il decreto ingiuntivo, ancora sub iudice al momento del fallimento, fosse inopponibile alla massa. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 5095/2017, aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4830 depositata il 23 novembre 2017, aveva respinto il gravame della società creditrice. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato la violazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c. e degli artt. 65, 66 e 67 L. Fall., lamentando che non fosse stata considerata la dedotta origine del credito anche da un diverso decreto ingiuntivo, emesso contro un'altra società, che aveva ceduto alla poi fallita un ramo d'azienda comprendente il debito quale posta passiva; secondo la ricorrente, la debitrice cessionaria era divenuta solidalmente obbligata e il credito era scaduto da oltre tre anni prima del fallimento, sicché il pagamento non ricadeva nelle azioni revocatorie invocate. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l'omesso esame del decreto ingiuntivo n. 679/2001 del Tribunale di Pescara, sul quale il credito sarebbe stato prevalentemente fondato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha precisato che la curatela aveva proposto un'azione di ripetizione della somma incassata, non un'azione revocatoria ai sensi degli artt. 65 o 67 L. Fall. Il decreto ingiuntivo opposto e ancora pendente al momento del fallimento è inopponibile alla massa, ma tale inopponibilità non equivale alla revoca del decreto né dimostra, da sola, che il pagamento fosse indebito: occorre un accertamento contrario sull'esistenza del credito. La ripetizione ex art. 2033 c.c. può essere esperita soltanto se il pagamento risulti non dovuto, e la curatela deve allegare e dimostrare che il creditore non abbia presentato domanda di ammissione al passivo nei modi e nei termini di legge, oppure che la domanda sia stata respinta con decisione irrevocabile. Poiché tali allegazioni e dimostrazioni mancavano, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della curatela. Ha compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto.
Il pagamento effettuato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi divenuto inopponibile alla massa perché opposto e ancora pendente al momento del fallimento, non è ripetibile per il solo fatto dell'inopponibilità. La ripetizione ex art. 2033 c.c. è possibile soltanto se il pagamento risulti non dovuto.
L. Fall., art. 93
A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benchè proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.
Per dimostrare che il pagamento era non dovuto e ottenere la ripetizione, gli organi della procedura devono allegare e provare che il creditore non abbia presentato alcuna pretesa nella procedura concorsuale nei modi e nei termini di legge, oppure che la pretesa sia stata respinta con decisione irrevocabile.
L. Fall., art. 101
A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benchè proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.
La domanda tardiva di ammissione al passivo, richiamata dalla Corte insieme alla disciplina ordinaria della domanda di ammissione, rileva per dimostrare che la pretesa creditoria non è stata fatta valere nella procedura o è stata definitivamente respinta; tale circostanza, se allegata e provata, può fondare la ripetizione del pagamento.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto risultando assolutamente pacifico che l’azione concretamente intrapresa dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in danno della odierna ricorrente, è stata esclusivamente “di ripetizione di somma incassata” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ma non supportata dalle necessarie allegazioni e dimostrazioni nei termini di cui al principio suddetto – la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, rigettandosi l’originaria domanda della menzionata curatela, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio atteso il descritto contrasto giurisprudenziale.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; nella fattispecie ha rigettato direttamente la domanda della curatela.
Massime di principio
- Il pagamento, volontario o coattivo, eseguito dall'imprenditore in bonis in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da lui opposto, non diviene ripetibile per il solo fatto che, al momento del fallimento, il decreto sia inopponibile alla massa. L'inopponibilità non equivale alla revoca del decreto né accerta l'inesistenza del credito.
- In una simile situazione, il pagamento può essere assoggettato ad azione revocatoria se ne ricorrono i presupposti; la ripetizione ex art. 2033 c.c. è invece esperibile soltanto se il pagamento risulti non dovuto.
- Per fondare la ripetizione, gli organi della procedura concorsuale devono allegare e dimostrare che il creditore non abbia fatto valere la propria pretesa nei modi e nei termini previsti nella procedura, oppure che la pretesa, pur proposta, sia stata respinta con decisione irrevocabile.
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