Cassazione Civile, Sentenza n. 3890/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva concesso ai debitori un mutuo ipotecario, garantito da ipoteca su alcuni immobili. Subito dopo la concessione, i debitori avevano locato alcuni beni a parenti e conferito altri immobili in un fondo patrimoniale. A seguito dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione, la banca aveva chiesto l’accertamento della simulazione delle locazioni e la revoca, ai sensi dell’azione pauliana, della costituzione del fondo e dei relativi conferimenti. Dopo l’alienazione coattiva dell’immobile ipotecato, la banca aveva rinunciato alla domanda relativa a quel bene. Il primo giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande residue; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 532/2018 depositata il 7 marzo 2018, aveva riformato tale statuizione, ma aveva poi rigettato nel merito le domande: quanto alle locazioni, per insufficienza degli elementi a sostegno della simulazione; quanto al fondo, per difetto d’interesse della banca, ritenuta soddisfatta dall’esecuzione e comunque garantita dall’ipoteca. La Corte d’appello aveva inoltre considerato gli atti di costituzione del fondo anteriori al sorgere dell’obbligazione, perché il mutuo avrebbe acquistato efficacia solo con l’iscrizione dell’ipoteca. La banca ha proposto cinque motivi. Il terzo denunciava violazione dell’art. 2901 c.c., contestando che l’ipoteca, pur capiente rispetto al credito, eliminasse l’interesse ad agire in revocatoria. Il secondo denunciava violazione dell’art. 1414 c.c. e contestava la valutazione degli elementi presuntivi della simulazione delle locazioni. Il testo riferisce inoltre motivi primo e quarto, assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo, senza esporne il contenuto; il contenuto del quinto motivo non è specificato nella motivazione riportata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo: la presenza di un’ipoteca a favore dello stesso creditore non esclude, in astratto, l’interesse a conservare la garanzia patrimoniale generica mediante l’azione revocatoria. Le garanzie specifiche e i mezzi di conservazione della garanzia generica sono concorrenti, e la garanzia ipotecaria può risultare in concreto insufficiente; nella vicenda, l’espropriazione aveva procurato alla banca solo una piccola parte del credito. Spetterà quindi al giudice di rinvio riesaminare il diritto alla revocatoria e la sussistenza dei relativi presupposti. Il secondo motivo è stato rigettato: la censura investiva in realtà la valutazione di merito degli indizi, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti; la Corte d’appello aveva valutato gli elementi indicati dalla stessa banca sia singolarmente sia nel loro insieme. Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il testo non precisa il contenuto né l’autonoma sorte del quinto motivo, mentre il dispositivo dichiara assorbiti gli altri motivi non rigettati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Quando la garanzia specifica non soddisfi dunque il credito che garantisce, come nella vicenda in questione, non è precluso al creditore di ricorrere ad altri mezzi di tutela e conservazione del credito, e segnatamente alla azione revocatoria.
L’insufficienza concreta della garanzia ipotecaria non preclude al creditore l’interesse ad agire in revocatoria per conservare la garanzia patrimoniale generica; i due strumenti di tutela possono concorrere.
art. 2740 c.c.
Infatti, l’esistenza di una garanzia specifica (ipoteca) non impedisce in astratto l’interesse alla conservazione della garanzia generica a favore del creditore (art. 2740 c.c.).
La garanzia patrimoniale generica conserva rilevanza anche in presenza di una garanzia specifica: la disponibilità dell’ipoteca non esclude di per sé l’interesse a tutelare il patrimonio del debitore con gli strumenti conservativi previsti dalla legge.
art. 1414 c.c.
A dire il vero, la censura non coglie la ratio, nella rubrica del motivo, in quanto non di erronea interpretazione dell’art. 1414 c.c. si tratta, ma di erronea valutazione egli elementi presuntivi della simulazione.
La contestazione della valutazione degli indizi di simulazione non integra, per ciò solo, una violazione dell’art. 1414 c.c.; nel caso concreto la censura è stata ricondotta alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Non è violato in realtà l’art. 2729 c.c. in quanto la corte di merito pone a base della decisione elementi forniti dallo stesso ricorrente e li valuta sia singolarmente che insieme considerati.
Non sussiste la violazione della disciplina delle presunzioni quando il giudice di merito esamina gli elementi indiziari acquisiti, sia individualmente sia nel loro complesso; la mera contestazione del loro peso probatorio non consente di rimetterne la valutazione alla Cassazione.
Massime di principio
- La presenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude, di per sé, l’interesse del creditore ad agire in revocatoria: la garanzia specifica e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sono concorrenti, non alternativi.
- L’interesse all’azione revocatoria permane quando la garanzia ipotecaria sia concretamente incapace di soddisfare, anche solo in parte, il credito; la capienza apparente o originaria della garanzia non basta quindi a escludere l’azione.
- La valutazione dell’idoneità dell’atto dispositivo a pregiudicare il creditore e della possibile incidenza della prelazione ipotecaria va svolta con giudizio prognostico riferito al futuro, considerando la possibile cessazione o riduzione della garanzia. Nel caso deciso, tale criterio è richiamato dalla Corte con riferimento alla regola già formulata per l’ipoteca a favore di un terzo e ritenuto applicabile anche all’ipoteca costituita a favore del creditore agente.
- La valutazione del giudice di merito circa il peso probatorio degli indizi di simulazione non è riesaminabile in cassazione per il solo fatto che la parte ne contesti l’apprezzamento, quando gli elementi siano stati valutati individualmente e nel loro insieme; resta distinto il sindacato sui vizi di legittimità dedotti nei limiti consentiti.
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