Cassazione Civile, Sentenza n. 3899/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La banca aveva ottenuto l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni del debitore fino a Euro 500.000,00 e aveva sottoposto a vincolo i crediti di quest'ultimo verso la società che gestiva un fondo pensione. La società terza aveva dichiarato che il capitale accumulato era pari a Euro 39.268,64, che il debitore aveva chiesto il riscatto totale della posizione e che l'iter liquidativo era ancora in corso; in seguito al sequestro, tale iter era stato sospeso. Il debitore contestò che le somme fossero sequestrabili. Il giudice dell'esecuzione rigettò la richiesta di sequestro; la banca propose opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale di Trento con sentenza n. 489/2017, pubblicata il 12 maggio 2017. Il debitore ricorse per cassazione con tre motivi. La Corte non ne esaminò il contenuto, rilevando d'ufficio, in via pregiudiziale, la mancata partecipazione al giudizio della società terza debitrice, potenziale litisconsorte necessaria, poiché la decisione sulla validità ed efficacia del sequestro incideva sulla persistenza del vincolo e poteva esporla al rischio di un doppio pagamento.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato nulla la decisione impugnata per difetto di integrità del contraddittorio. Il giudizio riguardava la validità ed efficacia del vincolo sui crediti dovuti dalla società che gestiva il fondo pensione; il suo esito determinava se tale terza fosse liberata dagli obblighi di custodia oppure restasse vincolata. Inoltre, il Tribunale aveva dichiarato direttamente attuato il sequestro senza approfondire se la dichiarazione della terza fosse positiva quanto ai presupposti del riscatto e senza che la società avesse partecipato al giudizio o risultasse informata della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ogni questione di merito e i tre motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trento.
La norma identifica il rimedio processuale proposto dalla banca contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, poiché rileva la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c.
La violazione del litisconsorzio necessario che non sia stata sanata nei gradi di merito vizia l'intero procedimento e impone alla Cassazione di rilevare d'ufficio il vizio e di disporre il rinvio al giudice di primo grado.
art. 331 c.p.c.
La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).
La Corte richiama la disciplina dell'integrazione del contraddittorio quale fondamento processuale della rimessione al giudice di primo grado, ravvisata la necessità che la terza interessata partecipi al giudizio.
art. 383, comma 3, c.p.c.
La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).
Quando la nullità per mancata partecipazione del litisconsorte necessario si verifica in un giudizio di merito in unico grado, la Cassazione cassa e rimette la causa al giudice di primo e unico grado, senza decidere le questioni di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione relativo alla legittimità o efficacia di un vincolo esecutivo su un credito, il terzo debitore è litisconsorte necessario quando l'esito determina la sua liberazione dal vincolo oppure la sua persistente soggezione agli obblighi di custodia e può incidere sul rischio di dover pagare nuovamente.
- Il terzo debitore non è invece litisconsorte necessario nell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi se non è interessato dalle vicende processuali concernenti la legittimità e validità del vincolo e la conseguente liberazione.
- La violazione del litisconsorzio necessario, se non rilevata e sanata nel giudizio di merito, vizia l'intero procedimento; la Cassazione la rileva anche d'ufficio, cassa la decisione e rinvia al giudice di primo grado, con assorbimento delle questioni di merito.
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