Cassazione Civile, Sentenza n. 3875/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Prefetto)
La controversia
Il Giudice di pace di Catania, con ordinanza depositata il 21 novembre 2017, aveva respinto l’opposizione proposta contro il decreto prefettizio del 15 maggio 2017, notificato lo stesso giorno, che disponeva l’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica. Il ricorrente ha articolato quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, contestando che il decreto fosse stato tradotto in inglese anziché nella lingua da lui conosciuta e deducendo l’assenza di adeguata motivazione sull’impossibilità di predisporre una traduzione in cingalese o di reperire un interprete, nonché l’erroneità dell’accertamento della sua conoscenza dell’italiano. Con il secondo ha lamentato, anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia, che il giudice di pace non avesse valutato il divieto di espulsione per motivi umanitari e la pendenza della domanda di protezione internazionale; ha dedotto di appartenere a una minoranza etnica e religiosa, di essere stato arrestato e sottoposto a violenze nel paese d’origine e di rischiare persecuzioni in caso di rimpatrio. Con il terzo ha denunciato l’omesso esame della domanda di protezione e delle circostanze addotte a sostegno del pericolo di persecuzione. Con il quarto ha contestato la mancata concessione del termine per la partenza volontaria, affermando di non essere stato informato in una lingua comprensibile e di avere indicato un domicilio utile per essere rintracciato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice di pace aveva accertato che il ricorrente conosceva l’italiano, sulla base delle dichiarazioni risultanti dal foglio notizie, e tale accertamento non era stato efficacemente censurato; inoltre, il ricorrente non aveva specificamente confutato l’affermazione dell’amministrazione circa l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta per la sua rarità. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto priva di rilevanza, per difetto di specifica allegazione dell’attualità dell’interesse, la doglianza fondata sulla domanda di protezione internazionale, poiché il ricorrente non aveva precisato quando fosse stata presentata rispetto al decreto né quale fosse stato l’esito della procedura. Ha corretto la motivazione del giudice di pace nella parte in cui subordinava la verifica del divieto di espulsione a un provvedimento politico di protezione temporanea: il giudice dell’opposizione deve invece valutare il concreto pericolo personale di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti allegato dall’interessato. Ha tuttavia concluso che la decisione impugnata era conforme a diritto, perché il ricorrente non aveva chiarito quali elementi reali e concreti dimostrassero l’attualità del rischio in caso di rimpatrio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità. Anche il quarto è stato dichiarato inammissibile, poiché il giudice di pace aveva accertato che il ricorrente era stato informato, in italiano, inglese, francese e spagnolo, della possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria, e che non lo aveva richiesto. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo il Prefetto svolto attività difensiva; la Corte ha altresì escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esenzione del procedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava, invero, sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo.
L’amministrazione deve provare la conoscenza, da parte del destinatario, dell’italiano o di una lingua veicolare quando intenda notificare il decreto in tale lingua; il giudice di merito deve accertare in concreto tale conoscenza sulla base degli elementi probatori.
art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 394/1999
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 prevede che la notifica del decreto di espulsione all’interessato è effettuata ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 4 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 394 del 1999, il quale prevede che il provvedimento doveva essere comunicato allo straniero, mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali forme di impugnazione, effettuate con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto, e debba essere accompagnato, se lo straniero non comprende la lingua italiana, da una sintesi del suo contenuto, redatta anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Se lo straniero non comprende l’italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi in una lingua comprensibile; solo quando ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo è consentito ricorrere a una delle lingue veicolari indicate dalla norma.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Ora, la motivazione del provvedimento qui impugnato deve essere quindi parzialmente corretta, laddove il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse necessario comunque un provvedimento dell’autorità politica che disponesse misure di protezione temporanea (nella specie non applicate nei confronti di cittadini dello (OMISSIS)), mentre è sufficiente, al di là di una formale richiesta di protezione internazionale, che vi sia l’allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo del medesimo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese d’origine, in quanto la norma di protezione sopra indicata introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.
Il giudice dell’opposizione all’espulsione deve esaminare il concreto pericolo personale di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, quando tale rischio sia allegato; non è necessario che vi sia una previa misura di protezione temporanea dell’autorità politica o una formale domanda di protezione internazionale.
art. 13, commi 4, 4-bis e 5, d.lgs. n. 286/1998
Ma il Giudice di Pace ha accertato che lo straniero, ricevuta l’informativa, nelle lingue italiano, inglese, francese e spagnolo – ed egli aveva dichiarato di conoscere la lingua italiana -, circa la possibilità di richiedere termine per la partenza volontaria, non aveva chiesto il termine.
La censura relativa alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria non è fondata quando risulta accertato che l’interessato ha ricevuto l’informativa nelle lingue indicate e non ha presentato la richiesta.
art. 7 d.lgs. n. 25/2008
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 infatti, prevede e disciplina il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato (salvo che non si tratti di stranieri che, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. f), n. 1 debbono essere estradati verso altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto Europeo o consegnati alla Corte o ad un Tribunale internazionale o avviati verso un altro Stato UE per l’esame dell’istanza di protezione internazionale ovvero che, nel testo ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 132 del 2018, entrato in vigore il 4/12/2018, di conversione con modifiche del D.L. n. 118 del 2018, abbiano “presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale” o abbiano manifestato la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che abbia considerato inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che abbia respinto la prima domanda) durante l’esame della domanda di protezione internazionale, che egli ha parimenti diritto di formulare in sede di accesso: il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato; ai sensi del D.Lgs. cit., art. 3 le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’art. 4, mentre le questure e gli uffici di polizia sono solo competenti a ricevere la domanda.
La disposizione riconosce, durante l’esame della domanda di protezione internazionale, il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato, ferme le eccezioni previste dalla legge; le autorità competenti a esaminare la domanda sono le commissioni territoriali, mentre questure e uffici di polizia la ricevono.
Massime di principio
- La notifica del decreto di espulsione in una lingua veicolare anziché in quella conosciuta dallo straniero è viziata quando l’amministrazione non giustifichi l’impossibilità di predisporre una traduzione nella lingua conosciuta per la sua rarità o per l’inidoneità del testo a comunicare la decisione; spetta all’amministrazione provare la conoscenza dell’italiano o della lingua veicolare utilizzata, mentre il giudice deve accertarla in concreto sulla base delle prove.
- In sede di opposizione all’espulsione, il giudice ordinario deve verificare il concreto pericolo personale di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, se l’interessato lo allega; tale esame non presuppone né una misura di protezione temporanea disposta dall’autorità politica né una formale domanda di protezione internazionale.
- Il divieto di espulsione per rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti richiede un pericolo concreto e attuale, da accertare sulla base di elementi reali e specifici allegati dall’interessato.
- La pendenza di una domanda di protezione internazionale non rende di per sé illegittimo il decreto di espulsione se non sono specificati i dati necessari a stabilire la rilevanza della domanda rispetto al decreto e l’attualità dell’interesse a far valere la censura.
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