Cassazione Civile, Ordinanza n. 07001/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata di un giudizio presupposto. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda, escludendo dal computo dell'indennizzo la durata della fase processuale svoltasi dopo la morte della dante causa dell'istante, sul presupposto che la richiedente avesse agito solo iure proprio e non iure hereditatis. La ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito frainteso la domanda e deciso su una pretesa diversa da quella effettivamente proposta; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2 e 2-bis L. n. 89/2001, 110 c.p.c., 470 e 588 c.c., nonché dell'art. 6 CEDU, per non avere considerato il diritto all'equa riparazione come diritto unitario e già sorto in capo alla dante causa, trasmissibile all'erede, con conseguente richiesta di indennizzo per l'intera durata del processo; 3) nullità della decisione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa/incomprensibile; 4) nullità per violazione del contraddittorio e degli artt. 115 e 101 c.p.c., avendo la Corte territoriale ricondotto la domanda esclusivamente alla posizione iure proprio dell'istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi, valorizzando in particolare il vizio di omessa pronuncia e la errata interpretazione della domanda: dagli atti emergeva che la parte aveva chiesto l'indennizzo per l'eccessiva durata dell'intero giudizio, comprensivo anche della fase successiva alla morte della dante causa, e non solo per il periodo in cui era personalmente costituita. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio per cui il giudice deve interpretare la pretesa sostanziale al di là delle mere formule letterali adottate dalla parte; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito non può pronunciarsi su una domanda fraintesa rispetto al suo effettivo contenuto sostanziale; l'omessa considerazione della pretesa effettivamente dedotta integra vizio rilevante in cassazione.
È denunciata la mancata considerazione del materiale allegato e dedotto dalla parte; la Corte di cassazione, valorizzando il contenuto degli atti, rileva che la domanda andava interpretata secondo il suo sostanziale contenuto.
La ricorrente ha dedotto violazione del contraddittorio; la Cassazione accoglie comunque il ricorso per il vizio di interpretazione e omessa pronuncia sulla domanda effettiva.
Richiamato per sostenere il subentro dell'erede nella posizione processuale della dante causa e la trasmissibilità della pretesa azionata.
Richiamato insieme alle norme successorie per sostenere la trasmissibilità del diritto all'equa riparazione tra i rapporti facenti capo al de cuius.
Richiamato per affermare la successione nella posizione giuridica della dante causa e la titolarità della pretesa in capo all'erede.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Richiamato quale norma fondativa del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Richiamato per la quantificazione dell'indennizzo spettante in relazione alla durata irragionevole del processo.
Norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto di equa riparazione, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice di merito deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa rispetto alle espressioni letterali usate dalla parte, valutando gli atti nel loro complesso, le allegazioni fattuali e il provvedimento richiesto.
- La domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo deve essere letta in relazione all'intero giudizio presupposto quando dagli atti risulti che la parte abbia chiesto l'indennizzo per tutta la durata del procedimento, anche per le fasi successive alla morte del dante causa.
- L'erronea restrizione della domanda a una sola delle qualità soggettive dedotte dalla parte, se non coerente con il complessivo contenuto dell'atto introduttivo e delle successive precisazioni, può integrare omessa pronuncia o comunque vizio di motivazione rilevante in cassazione.
- In tema di equa riparazione, la qualità di erede indicata dalla parte non esclude di per sé che la domanda comprenda anche la durata del processo maturata dopo l'apertura della successione, ove la pretesa sostanziale sia chiaramente riferita all'intero procedimento.
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