Cassazione Civile, Ordinanza n. 26176/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per più crediti: compensi per l'attività professionale svolta nella procedura di concordato preventivo, rimborso di spese e IVA/CPA, e soprattutto rimborso in prededuzione di euro 54.400,00, da lui anticipati per effettuare il deposito richiesto dall'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. Il giudice delegato aveva ammesso la maggior parte delle somme, ma aveva collocato in chirografo l'importo di euro 54.400,00; il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava la violazione dell'art. 111 l.fall., sostenendo che il deposito fosse funzionalmente collegato alla procedura di concordato e, quindi, al rapporto d'opera professionale, con conseguente prededuzione; lamentava anche l'ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai compensi professionali riconosciuti in prededuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico e ha confermato il decreto impugnato. Ha affermato che il deposito previsto dall'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., anche se effettuato dal professionista incaricato di curare la domanda di concordato o di proseguirne l'iter, non deriva dal contratto d'opera intellettuale e non ha la stessa natura del compenso professionale. Si tratta di un fatto distinto e autonomo rispetto alla prestazione d'opera, sicché il relativo credito di rimborso non può essere assimilato ai compensi né, solo per il suo collegamento alla procedura concorsuale, ottenere automaticamente la prededuzione. La Corte richiama inoltre il quadro normativo sui finanziamenti prededucibili funzionali al concordato, osservando che una diversa soluzione rischierebbe di eludere tali presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del curatore, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta dal ricorrente
è il parametro di legittimità invocato per censurare l'interpretazione del tribunale sulla prededuzione del credito
la prededuzione invocata dal ricorrente non è riconoscibile per il rimborso del deposito effettuato dal professionista, perché il credito non deriva dal contratto d'opera intellettuale e non è funzionalmente omogeneo ai compensi professionali
art. 163, comma 2, n. 4, l.fall.
il deposito richiesto per la domanda di concordato è necessario per la procedura, ma se anticipato dal professionista non assume la natura del compenso professionale e non è automaticamente prededucibile
il compenso dell'opera intellettuale è distinto dalle anticipazioni di spesa; il rimborso del deposito non rientra nel credito al compenso
le anticipazioni collegate all'opera professionale sono solo quelle occorrenti al compimento dell'opera e di importo non esorbitante, non un deposito di notevole entità per la procedura concorsuale
art. 182-quater, comma 2, l.fall.
i crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato sono prededucibili solo alle condizioni previste dalla norma; la fattispecie non può essere estesa oltre tali presupposti
richiamato dal tribunale, ma la Corte precisa che il riferimento più pertinente è l'art. 182-quater; la disciplina dei finanziamenti prededucibili richiede un'autorizzazione e un'attestazione di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
richiamato come requisito del professionista attestatore nelle procedure autorizzative dei finanziamenti funzionali al concordato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il deposito richiesto per l'ammissione al concordato preventivo, se anticipato dal professionista che assiste il debitore, non coincide con il compenso dell'attività professionale e non ne condivide automaticamente il regime di prededuzione.
- Le anticipazioni rimborsabili nell'ambito del rapporto d'opera intellettuale sono solo quelle strettamente occorrenti al compimento dell'opera e di importo ordinariamente contenuto; somme rilevanti anticipate per esigenze della procedura concorsuale integrano un titolo diverso.
- La prededuzione di crediti collegati a finanziamenti funzionali al concordato può operare solo entro i presupposti specifici previsti dalla legge fallimentare, non potendo essere estesa in via analogica a esborsi che non siano veri e propri finanziamenti normativamente qualificati.
- Per distinguere tra credito al compenso e credito al rimborso di anticipazioni occorre guardare alla causa concreta del pagamento: se l'esborso è un fatto autonomo e estraneo al contratto professionale, esso conserva una natura propria e non segue il medesimo trattamento del compenso.
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