Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda nasce da un programma integrato di intervento per la trasformazione urbanistica di un’area da agricola a residenziale, approvato dal Comune, seguito da convenzione urbanistica, cessioni del preliminare e successivo acquisto dei terreni da parte del fondo immobiliare poi divenuto creditore ceduto della società ricorrente. Dopo alcuni anni il Comune annullava in autotutela parte del piano, richiamando profili di rischio connessi alla vicinanza di uno stabilimento industriale e vizi procedimentali dell’approvazione. La società cessionaria agiva quindi per il risarcimento del danno, assumendo che il Comune avesse leso colposamente l’affidamento del Fondo sulla realizzabilità dell’intervento edilizio, con danni pari ai costi sostenuti e al mancato guadagno. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 2043, 1223, 1227, 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso l’affidamento incolpevole del Fondo e attribuito al privato una colpa per non avere verificato la legittimità e fattibilità del piano, pur trattandosi di valutazioni riservate alla pubblica amministrazione. Ha inoltre censurato l’asserita induzione in errore del Comune da parte della società proponente, l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione contraddittoria. Il Comune, con ricorso incidentale condizionato, ha invece insistito sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda risarcitoria atteneva alla materia urbanistica-edilizia e quindi rientrava nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, rilevando che la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento autorizzativo di intervento edilizio, successivamente annullato in autotutela, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la vicenda ricade in materia urbanistica-edilizia ai sensi dell’art. 133, lett. f), c.p.a. Di conseguenza ha dichiarato la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa sulla domanda proposta dalla società ricorrente. Il ricorso principale è stato dichiarato assorbito, così come i restanti motivi del ricorso incidentale. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente, in considerazione del mutamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio.
Norme richiamate
evocato dalla ricorrente come norma generale della responsabilità aquiliana; la Corte non decide sul merito della responsabilità, perché declina la giurisdizione
richiamato dalla ricorrente per il danno risarcibile; non costituisce la base decisoria finale
la Corte d'appello lo aveva sostanzialmente applicato per escludere il risarcimento in ragione della condotta del danneggiato; la Cassazione rileva che la sua applicazione era viziata, ma il relativo motivo resta assorbito per difetto di giurisdizione
richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e cooperazione nei rapporti tra privato e amministrazione
richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione/gestione del rapporto con la P.A.
richiamato per spiegare l’interesse ad impugnare della parte totalmente vittoriosa in merito, subordinato all’esito del ricorso principale
indicato per l’ordine di esame delle questioni nel giudizio di legittimità
richiamato per l’effetto espansivo interno che avrebbe investito i motivi assorbiti se fosse stato accolto il motivo sulla colpa del danneggiato
art. 133, comma 1, lettere (a2) ed (f), codice del processo amministrativo
norma decisiva per il riparto di giurisdizione; la Corte afferma che la controversia, vertendo su danni da provvedimento edilizio annullato in autotutela, ricade nella giurisdizione esclusiva amministrativa
art. 374, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.
consente alla sezione semplice di decidere su questioni di giurisdizione già oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite
richiamato per escludere l’effetto di vincolo derivante dalla mancata tempestiva riassunzione dopo la sentenza del Consiglio di Stato
richiamato per la regolazione delle spese in base alla soccombenza
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da affidamento incolpevole sulla legittimità di un provvedimento ampliativo, poi annullato in autotutela, non appartiene sempre al giudice ordinario: quando il provvedimento e la condotta lesiva insistono in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, la cognizione spetta al giudice amministrativo.
- Nel riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale della condotta della pubblica amministrazione e il suo collegamento, anche mediato, con l’esercizio del potere pubblico, non la sola qualificazione formale della domanda come azione risarcitoria.
- Ai fini dell’art. 1227, primo comma, c.c., la colpa del danneggiato non può essere affermata in base a un generico dovere del privato di sindacare la legittimità di un provvedimento amministrativo favorevole; occorre invece l’esistenza di una specifica regola di condotta violata e la concreta esigibilità di un comportamento alternativo corretto.
- Il privato destinatario di un provvedimento ampliativo può fare affidamento sulla sua legittimità, salvo che l’illegittimità sia manifesta o già conosciuta; fuori da tali ipotesi non gli è imputabile, a titolo di colpa, il mancato controllo analitico della legittimità dell’atto.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda su una ritenuta colpa esclusiva del danneggiato, non può contemporaneamente valorizzare gli stessi fatti come elementi di esonero della responsabilità della pubblica amministrazione in modo logicamente incompatibile.
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